Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12196 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/06/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 06/06/2011), n.12196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18490/2009 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato GRANOZZI Gaetano, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.A., domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 1,

presso lo studio dell’avvocato MAMMOLA DOMENICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MACINO Giuseppe, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 739/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 19/07/2008 R.G.N. 879/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega GRANOZZI GAETANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 19 luglio 2008 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava l’inefficacia del licenziamento intimato da Poste Italiane s.p.a., a D.M.A. con decorrenza 31 dicembre 2001 e condannava la suddetta società a reintegrare il D. nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18.

In particolare riteneva che la comunicazione prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, concernente le modalità di applicazione dei criteri di scelta, fosse inadeguata in quanto contenente unicamente l’elenco dei lavoratori prescelti e pertanto priva di indicazioni concernenti le modalità di comparazione tra le posizioni soggettive dei diversi lavoratori al fine di individuare i destinatari del provvedimento espulsivo; ciò impediva la verifica in concreto della coerenza della scelta effettuata dalla società rispetto ai criteri stabiliti negli accordi sindacali. Sotto altro profilo riteneva infondata la richiesta della società di detrarre da quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18, l’indennità sostitutiva del preavviso già percepita dal lavoratore.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Poste Italiane s.p.a. affidato a tre motivi illustrati da memoria. Il lavoratore resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo Poste Italiane s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, e art. 5, comma 3. Contesta la statuizione della sentenza impugnata secondo cui la comunicazione della società ai sensi dell’art. 4, comma 9, prima citato era insufficiente essendo priva delle indicazioni previste dalla legge. Premesso che il criterio di scelta concordato con le organizzazioni sindacali faceva riferimento a tutti i dipendenti con diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, deduce che nella comunicazione de qua inviata il 14 dicembre 2001 (seguita da nota riepilogativa del 14 gennaio 2002) erano state puntualmente specificate le modalità dei recessi, non solo attraverso il richiamo alle pattuizioni contenute negli accordi con le OOSS del 17 e 23 ottobre 2001, ma anche mediante l’indicazione, per ciascun nominativo, della data di nascita, dell’età anagrafica, della residenza, della qualifica e del livello di inquadramento, nonchè del carico di famiglia dei lavoratori coinvolti.

Sostiene che trattandosi di un criterio di selezione unico e oggettivo, concordemente scelto dalle parti collettive e facilmente verificabile dalle OOSS e dai lavoratori, le indicazioni fornite dovevano ritenersi idoneo a integrare le prescrizioni della norma sopra indicata.

Col secondo motivo la società ricorrente denuncia vizio di omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia deducendo che la Corte di merito aveva omesso di esaminare e valutare adeguatamente il contenuto della comunicazione sopra menzionata nonchè quello degli accordi sindacali del 17 e 23 settembre 2001 espressamente richiamati nel documento suddetto.

Col terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e degli artt. 2033, 2118, 1241 e 1243 cod. civ.. Deduce che erroneamente la Corte di merito aveva disatteso la richiesta della società di operare, in caso di accoglimento della domanda del lavoratore, la compensazione tra quanto dovutogli a titolo di risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18 e quanto dallo stesso percepito a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

I primi due motivi di ricorso che, in quanto intrinsecamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e devono essere pertanto accolti.

La sentenza impugnata ha, in sostanza, ritenuto che la comunicazione inviata dall’azienda all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 2, fosse priva dei requisiti previsti dal comma 9 dello stesso art. 4 atteso che tale comunicazione, nella parte in cui si riferisce alle modalità di applicazione dei criteri di scelta, può dirsi adeguata solo allorchè contenga ia puntuale indicazione degli elementi che sorreggono la valutazione comparativa in relazione a tutti i dipendenti tra i quali la scelta è stata operata e non solo ai destinatari del recesso. Nel caso di specie, ad avviso della Corte territoriale, la comunicazione conteneva soltanto l’elenco dei lavoratori da licenziare e cioè l’esito della comparazione effettuata e pertanto non consentiva di verificare in concreto la reale aderenza ai criteri di scelta fissati e la loro corretta esecuzione.

Tale iter motivazionale deve considerarsi erroneo.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 9 agosto 2004 n. 15377), in tema di procedura di mobilità, la previsione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, secondo cui il datore di lavoro, nella comunicazione ivi prevista deve dare una “puntuale indicazione” dei criteri di scelta e delle modalità applicative, comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specificare nella detta comunicazione le sue modalità applicative, in modo che la stessa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perchè lui – e non altri dipendenti – sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva, sostenendo che, sulla base del comunicato criterio di selezione, altri lavoratori – e non lui – avrebbero dovuto essere collocati in mobilità o licenziati.

Discende dal suddetto principio che, poichè la specificità dell’indicazione delle modalità di applicazione del criterio di scelta adottato è funzionale a garantire al lavoratore destinatario del provvedimento espulsivo la piena consapevolezza delle ragioni per cui la scelta è caduta su di lui, in modo da consentirgli una puntuale contestazione della misura espulsiva, il parametro per valutare la conformità della comunicazione al dettato di cui all’art. 4, comma 9, deve essere individuato nell’idoneità della comunicazione, con riferimento al caso concreto, di garantire al lavoratore la suddetta consapevolezza.

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio avendo basato la propria decisione esclusivamente sul rilievo formale che, poichè a comunicazione conteneva l’elenco dei soli lavoratori destinatari del provvedimento espulsivo e non di tutti i dipendenti fra i quali era stata operata la scelta, essa non era idonea a consentire una verifica in concreto della reale aderenza della scelta operata dal datore di lavoro ai criteri fissati in sede di accordo sindacale. Nessuna valutazione è stata fatta dalla Corte territoriale sul contenuto complessivo della comunicazione inviata in data 14 dicembre 2001 (anche se menzionata nella narrativa della sentenza impugnata) con la quale si dava puntuale indicazione dell’unico criterio di scelta adottato e che accompagnava la trasmissione dell’elenco citato in sentenza.

Da tale comunicazione inviata ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, il cui contenuto è stato riportato integralmente nel ricorso introduttivo del presente giudizio di cassazione, nel rispetto del principio di autosufficienza, si evince che la scelta dei lavoratori oggetto del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro è stata operata, in esecuzione degli accordi sindacali in data 17-18 ottobre 2001, sulla base di un unico criterio, che individuava i destinatari del provvedimento espulsivo in tutti i lavoratori che entro il 31 dicembre 2001 sarebbero stati in possesso dei requisiti previsti dalla legge per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia. L’elenco dei suddetti lavoratori, menzionato dalla sentenza impugnata ed allegato a tale comunicazione doveva essere esaminato alla luce del suddetto criterio di scelta che, avendo natura oggettiva e riguardando, senza alcuna distinzione, tutti i lavoratori in possesso dei requisiti sopra indicati, rendeva superflua ogni comparazione con i lavoratori privi del suddetto requisito. In altre parole per la verifica della corretta applicazione del suddetto criterio era sufficiente il riscontro della sussistenza, in capo al lavoratore interessato, del requisito del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, requisito desumibile dall’elenco inviato come allegato alla comunicazione de qua.

Ha errato pertanto la Corte territoriale che, nell’applicare la disciplina di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, e, in particolare nel valutare l’adeguatezza della comunicazione prevista dalla norma suddetta rispetto ai parametri ivi indicati, ha basato le proprie conclusioni su un elemento formale costituito dalla comunicazione dell’elenco dei soli lavoratori prescelti (e quindi privo dell’indicazione dell’intera platea di lavoratori nell’ambito della quale la scelta è stata operata) senza valutare, in conformità alla ratio legis della disposizione in esame, la comunicazione nel suo complesso e senza, in particolare, considerare che, per le ragioni prima indicate, in relazione al criterio di scelta adottato, indicato specificamente nella comunicazione stessa, la compilazione e trasmissione dell’elenco dei soli destinatari del provvedimento espulsivo, era pienamente idonea a soddisfare quell’esigenza di tutela, sopra individuata, posta alla base della norma prima citata. Da ciò consegue che il vizio procedurale che, a parere della Corte d’appello, avrebbe inficiato il licenziamento non sussiste.

In accoglimento dei primi due motivi di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, ritenuto assorbito il terzo motivo. Rilevato che l’unico profilo di illegittimità del licenziamento in esame è quello esaminato nei suddetti motivi e che una volta ritenuta l’insussistenza di tale profilo di illegittimità, rispetto al quale non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, il licenziamento stesso deve ritenersi pienamente legittimo, sussistono i presupposti per decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. e per l’effetto l’originaria domanda del lavoratore deve essere rigettata.

Considerato l’esito della controversia e tenuto conto della complessità della fattispecie esaminata e dell’evoluzione con diversi esiti subita dalla controversia nei vari gradi del giudizio, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo;

cassa in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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