Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12195 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 22/06/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20856-2014 proposto da:

C.M., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI MUGNAINI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI CAREGGI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE MILIZIE 2, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CIOCIOLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO STOLZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 202/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/03/2014 R.G.N. 86/2013.

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 202 del 2014, ha rigettato l’impugnazione proposta da C.M. nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Firenze.

2. Il Tribunale, pur riconoscendo il diritto della C. ad essere inquadrata nel profilo di coadiutore amministrativo esperto cat. Bs dal 29 novembre 2002 (anzichè in quello di operatore tecnico specializzato Bs attribuitole alla stessa data), aveva respinto la domanda volta a condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale procuratole dal mancato riconoscimento dell’esatto inquadramento: questo infatti, secondo la tesi dell’attrice, le aveva impedito di concorrere alla selezione per il passaggio alla superiore qualifica di assistente amministrativo cat. C, indetta il 29 ottobre 2002, da ciò derivando un illegittimo ostacolo alla progressione professionale ed economica.

3. La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione in quanto, anche prendendo in considerazione che la lavoratrice era stata assegnata ad attività amministrativa dal 27 maggio 2002, il bando del 29 ottobre 2002 richiedeva un’esperienza professionale maturata nel corrispondente profilo professionale dell’area amministrativa di quattro e otto anni, a secondo dei livelli B o Bs di provenienza.

Tale requisito non sussisteva nel caso di specie, atteso che la C. esercitava funzioni amministrative da soli 5 mesi, e dunque da un lato quando anche le fosse stato riconosciuto tempestivamente il corretto inquadramento non avrebbe maturato il requisito, nè poteva beneficiare della regolarizzazione dei cd. “fuori posto” atteso che la stessa riguardava solo le situazioni insorte dal 26 giugno 2001.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la C., prospettando tre motivi di impugnazione.

5. Resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione falsa applicazione di norme di diritto: artt. 35 e 97 Cost., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52; artt. 1223,1226,1175,1375,2043 e 2059 c.c. CCNL Comparto sanità 1998-2001, CIA AOUC 2000/2001.

La ricorrente censura la statuizione della Corte d’Appello in quanto la stessa avrebbe violato le prescrizioni contenute nell’avviso della selezione interna indetta con provvedimento del direttore generale n. 777 del 2002, in cui il requisito dell’esperienza professionale veniva richiesto in mancanza del prescritto titolo di studio.

In tal senso, era anche il provvedimento del Direttore dell’amministrazione giuridica del personale n. 120 del 2003. Essa lavoratrice aveva provato che, ove ammessa, avrebbe superato la selezione.

La Corte d’Appello, erroneamente, non aveva ravvisato la violazione dei principi di correttezza e buona fede.

2. Con il secondo motivo di impugnazione è dedotto il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Assume la ricorrente di avere prodotto in primo grado, documentazione attestante la titolarità del richiesto titolo di studio.

La Corte d’Appello, alla quale era stato chiesto di riesaminare la mancata valutazione, non si era avveduta di tale documentazione, e nessun riferimento si rinveniva nella sentenza di appello al titolo di studio.

3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono inammissibili.

4. La Corte d’Appello ha qualificato la domanda della lavoratrice come volta ad ottenere il risarcimento del danno provocatole dal mancato riconoscimento dell’esatto inquadramento, in quanto ciò non le aveva consentito di partecipare alla selezione per il passaggio a qualifica superiore.

La censura, invece, si incentra sull’erronea interpretazione che la Corte d’Appello avrebbe effettuato del bando di selezione, erroneamente ritenendo che la lavoratrice non possedesse i requisiti previsti, nella specie titolo di studio richiesto, in mancanza del quale, si doveva fare riferimento alla pregressa esperienza professionale.

5. Le censure in esame intendono mutare i fatti costitutivi del diritto ed esorbitano dai limiti di una consentita “emendatio libelli”, dando luogo ad un mutamento della “causa petendi” che consiste in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo, e pertanto inammissibile (Cass., n. 32146 del 2018).

Come già affermato da questa Corte, esorbita dai limiti di una consentita -emendatio libelli” il mutamento della “causa petendi” che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perchè fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (Cass., n. 32146 del 2018).

Si ha mutati libelli” quando, come nella specie, la parte immuti l’oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass., n. 1585 del 2015, n. 18275 del 2014).

Ciò, anche considerando che la ricorrente non deduce nel motivo in esame, di avere già sottoposto al giudice del merito, riproducendo l’eventuale motivo di appello, non la questione del non tempestivo inqudramento, ma quella della sussistenza in capo alla stessa di un requisito alternativo.

Va, altresì rilevato, che comunque, l’interpretazione del contenuto di un atto negoziale, nella specie il bando per la selezione, è compito esclusivo del giudice del merito.

Nel giudizio di legittimità le censure relative all’interpretazione del bando offerta dal giudice di merito devono essere prospettate sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.

Nella specie la ricorrente non fa alcun riferimento a tali criteri ma si limita a contrapporre la propria interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata.

6. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 91 e 92 c.p.c.. Omessa motivazione.

Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello non aveva esaminato lo specifico motivo di appello sul punto delle spese, non avendo riformato la sentenza di primo grado. Quest’ultima aveva compensato tra le parti le spese di giudizio in ragione della mancata accettazione, da parte della ricorrente, della proposta, effettuata in sede di conciliazione, di correggere l’inquadramento in cambio della rinuncia al risarcimento dei danni.

7. Il motivo è inammissibile. La ricorrente non trascrive la statuizione della sentenza di primo grado e il relativo motivo di appello, così non assolvendo all’onere di specificità del ricorso previsto dall’art. 366 c.p.c.. Ciò anche a voler considerare la prospettazione di un error in procedendo.

Ed infatti, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012).

La parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perchè la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010).

Non è, invece, sufficiente che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., n. 4, indicando la sede nella quale l’atto processuale è reperibile, perchè l’art. 366 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5, richiede che al giudice di legittimità vengano forniti tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento o dell’atto la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (fra le più recenti, sulla non sovrapponibilità dei due requisiti, Cass. 28.9.2016 n. 19048).

8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00, per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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