Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12195 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G.N. 17381/2014 proposto da:

A.F., n.q. di erede di A.L., rappresentato e

difeso in forza di procura speciale a margine del ricorso

dall’avvocato Fortunato Dattola, elettivamente domiciliato in Roma,

Largo di Torre Argentina, 11 presso lo studio dell’avvocato Bartolo

Dattola – studio Rinaldi;

– ricorrente –

contro

D.F.M., D.F.T., D.F.G.,

D.F.G. e P.G., n.q. di eredi di De.Fo.Gi.,

rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Virgillito in forza di

procura speciale rilasciata in calce al controricorso, elettivamente

domiciliati in Roma, via dei Prefetti, 17, presso lo studio

dell’avvocato Domenico Reccia;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 194/2014 della Corte d’appello di Reggio

Calabria, depositata il 22 maggio 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile

2017 dal Consigliere Gianluca Grasso;

Lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha chiesto

l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il resto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con atto di citazione notificato il 29 settembre 2003 A.L. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, De.Fo.Gi., al fine di sentire dichiarare che, in qualità di usufruttuario dell’immobile sito in (OMISSIS), aveva diritto a percepire dal convenuto un corrispettivo rapportato al godimento a titolo abitativo, oltre interessi legali, e a ottenere il rilascio del bene;

che il convenuto, nel costituirsi, chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, in caso di condanna al rilascio, la restituzione dell’importo di Euro 30.000,00 speso per i miglioramenti;

che in seguito alla morte del convenuto la causa era riassunta nei confronti degli eredi, i quali si costituivano;

che il Tribunale di Reggio Calabria, istruita la causa con testi e consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 1389/12, rigettava le domande dell’attore;

che la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 22 maggio 2014, ha dichiarato inammissibile l’appello;

che A.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

che D.F.T., + ALTRI OMESSI

Considerato che con il primo motivo di ricorso si deduce, cumulativamente, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la corte d’appello, in contrasto con la garanzia stabilita nell’art. 111 Cost., secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, omesso la motivazione (rendendola ò solo apparentemente), in violazione delle norme contenute negli art. 132 c.p.c. n. 4 e art. 281 c.p.c., comma 1 sexies. In particolare si contesta la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per difetto di motivazione (per violazione dell’art. 342 c.p.c.), avendo la corte d’appello omesso di esporre le ragioni di fatto e di diritto che a suo giudizio rendevano il gravame inidoneo a superare le condizioni di ammissibilità stabilite dalla norma processuale, limitandosi al mero astratto richiamo di massime e di principi espressi dalla Suprema Corte in materia di specificità dell’atto di appello e dei suoi motivi;

che con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la corte d’appello, in contrasto con l’art. 112 c.p.c., dichiarato, ex art. 342 c.p.c., l’inammissibilità dell’atto di appello per mancanza di specificità dei suoi motivi e per essere stato nello stesso atto omesso di specificare il rapporto di causalità tra la violazione di legge denunziata e l’esito della lite, in assenza di valutazione ed esame dell’atto di appello e dei suoi motivi, in assenza di esplicitazione delle ragioni che ne impedivano l’idoneità ad individuare l’ambito della cognizione di esso giudice e di consentirgli il puntuale e ragionato esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata al fine di valutarne la rilevanza ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione;

che, stante la stretta connessione tra i due motivi, gli stessi possono essere trattati congiuntamente;

che le doglianze sono fondate;

che come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, l’indicazione dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all’interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione, potendo sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice (Cass. 18 settembre 2015, n. 18307; Cass. 24 agosto 2007, n. 17960);

che deve considerarsi integrato in sufficiente grado l’onere di specificità dei motivi di impugnazione, valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, allorquando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell’appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico giuridico, come nel caso in cui lo svolgimento dei motivi sia compiuto in termini incompatibili con la complessiva argomentazione della sentenza, restando in tal caso superfluo l’esame dei singoli passaggi argomentativi (Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass. 14 marzo 2006, n. 5445 Cass. 24 novembre 2005, n. 24817);

che, nel caso di specie, dall’esame del ricorso, che riproduce il contenuto dell’atto d’appello, si evincono chiaramente i motivi di doglianza prospettati in sede di impugnazione, lamentando l’odierno ricorrente il rigetto delle domande relative al pagamento di quanto dovuto per il mancato godimento del bene da parte dell’usufruttuario – facendo richiesta di quanto avrebbe potuto percepire se ne avesse avuto la disponibilità, godendone personalmente o concedendo la locazione a terzi – e al rilascio del bene spesso, venendo denunciata l’occupazione senza titolo da parte del nudo proprietario;

che l’esame dell’atto consente di individuare le doglianze mosse alla pronuncia di prime cure, il contenuto della valutazione – richiesta al giudice d’appello e la sua rilevanza ai fini della decisione, allo scopo di ottenere la riforma della pronuncia sulla base delle deduzioni prospettate in appello;

che la pronuncia di inammissibilità resa dalla corte d’appello in maniera eccessivamente sintetica e, dunque, apparente è errata in relazione all’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 342 c.p.c.;

che il ricorso deve essere accolto con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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