Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12195 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. un., 14/06/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25122-2014 proposto da:

CISER COMMERCIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, D.S.A., P.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARCO TREVISAN, rappresentati e difesi dagli avvocati

FIORENZO LIGUORI ed ANDREA MAFFETTONE, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO PER I BENI, LE ATTIVITA’ CULTURALI E IL TURISMO, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1089/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 10/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. MARCELLO IACOBELLIS;

uditi gli avvocati Fiorenzo LIGUORI e Francesco MELONCELLI per

l’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Direzione Regionale per i Beni, le Attività Culturali ed il Turismo della Campania, con Decreto 29 agosto 2012, n. 1383 ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10 e ss. dichiarò l’interesse “particolarmente importante”, del (OMISSIS), sito in (OMISSIS), imponendo il relativo vincolo storico-

artistico.

2. Il ricorso avverso tale atto, nonchè avverso l’ordinanza cautelare adottata ex art. 28 D.Lgs. cit. proposto dalla Ciser Commercio s.r.l., da D.S.A. e P.A., venne accolto dal Tar della Campania, con sentenza n. 5367/2012 del 28/12/2012.

3. Il Consiglio dl Stato adito dal Ministero succitato, con sentenza n. 1089/2014 del 10/3/2014, riformò parzialmente la decisione del primo giudice, ritenendo la stessa “invasiva dell’apprezzamento discrezionale espresso dall’Amministrazione”, affermando che “non compete al giudice amministrativo esprimere un diverso apprezzamento, storico ed estetico, quanto alle caratteristiche e al pregio dei luoghi, mentre sarebbero rilevanti eventuali erronee descrizioni degli stessi o palesi incongruità di giudizio, comunque non ravvisabili nel caso di specie”. Osservò ancora il C.D.S. che “dalla motivazione – risultante per richiamo della relazione allegata al decreto di vincolo- non emergono profili di erroneità in fatto nè le palesi incongruità di giudizio, prospettati dagli originari ricorrenti e confermarti dalla sentenza appellata, in quanto le ragioni del vincolo appaiono bene illustrate e convincenti, con un solo plausibile nodo critico, da rapportare alla rispondenza attuale del complesso immobiliare alle ragioni stesse”; rilevando, tuttavia, sotto quest’ultimo profilo, che ” anche in considerazione delle più recente documentazione fotografica versata in atti, la porzione esistente dell’immobile tutelato conserverebbe i caratteri specifici che esprimono il valore oggetto di tutela”. Il C.d.S precisò inoltre che il regime vincolistico riguardava non solo le strutture murarie compromesse sul fronte stradale, ma anche “cospicui corpi di fabbrica che delimitano la vasta corte interna e la corte stessa”.

Il ricorso proposto dalla Ciser Commercio s.r.l., da D.S. A. e da P.A. si fonda su unico motivo; resiste con controricorso il Ministero per i Beni, le Attività culturali e il Turismo; nessuna attività difensiva ha svolto il Comune di Calsalnuovo. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti assumono la “violazione degli artt. 24 e 113 Cost., nonchè degli artt. 1, 2 e 7 c.p.a. (D.Lgs. n. 104 del 2010), in relazione all’art. 111 Cost., comma 8 Cost., e all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 3, 5 e art. 362 c.p.c., nonchè all’art. 110 c.p.a. per diniego di tutela giurisdizionale nella sua estensione coerente con il principio di effettività non avendo il giudice erogato in concreto la tutela giurisdizionale (S.U. 23 dicembre 2008, n.30254) conformemente al suo contenuto essenziale in tema di controllo delle valutazioni tecniche complesse”, laddove il C.d.S. ha ritenuto che il Tar, nell’annullare i provvedimenti impugnati ” avrebbe travalicato i limiti del sindacato di legittimità sostituendo la propria valutazione a quella dell’autorità preposta alla tutela del vincolo”. Assumono i ricorrenti che il Tar Campania, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato si sarebbe limitato ad una ” ricostruzione di un rilevante profilo di fatto ” – l’effettivo stato dell’immobile, desumendo da ciò l’illogicità e l’irragionevolezza della motivazione a base del decreto di vincolo.

2. Il motivo di censura con il quale si afferma che il C.d.S. avrebbe “travisato la tipologia di sindacato svolto dal Tar, non riconoscendo che il giudice di 1^ grado aveva operato una valutazione estrinseca sul metodo seguito dall’amministrazione ministeriale e sui presupposti considerati “, ed il diniego di giustizia conseguente alla decisione del C.d.S., è inammissibile.

3. La fattispecie dell’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile, con riferimento alle regole del processo amministrativo, nel solo caso di radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia, mentre ogni sindacabilità è esclusa tutte le volte che il ricorrente, sotto le spoglie di tale diniego, si volga nella sostanza ad invocare una diversa interpretazione del tessuto normativa applicabile, o una diversa valutazione circa nel merito della decisione (v. Cass. SS.UU. n. 24468 del 2013 e Cass. SS.UU. n. 2910 del 2014). E ciò soprattutto laddove l’assunto diniego di tutela risulta intervenuto non già in ragione di un ravvisato ostacolo alla conoscibilità della domanda, ma per effetto di una diversa valutazione circa la motivazione a base dell’atto impugnato (il C.d. S. afferma “le ragioni del vincolo appaiono ben illustrate e convincenti…il collegio non ravvisa errori logici nè travisamenti dei fatti…che riassumono un giudizio spettante in via esclusiva alla p.a.

competente le cui censure sul punto appaiono fondate ed assorbenti”) valutazione che attiene all’esercizio in concreto della giurisdizione.

4. Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, in favore del Ministero per i Beni, le Attività culturali e il Turismo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore del Ministero per i Beni, le Attività culturali e il Turismo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA