Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12195 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 08/05/2019), n.12195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18244-2017 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) GENOVESE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANIGLIO ALESSANDRA;

– ricorrente –

contro

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

APOLLODORO 26, presso lo studio dell’avvocato LELLI PAOLO VITTORIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VILLANTI GIOACCHINO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) GENOVESE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANIGLIO ALESSANDRA;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 263/2017 della CORTE, D’APPFLLO di GENOVA,

depositata il 11/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 11.5.2017, la Corte d’appello di Genova, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 1070 del 2016, ha condannato l’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) Genovese a risarcire a D.S. il danno da annullamento delle dimissioni in misura pari alle retribuzioni che egli avrebbe dovuto percepire dalla data della messa in mora, in luogo che da quella della domanda giudiziale;

che avverso tale pronuncia l’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) Genovese ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che D.S. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale parimenti fondato su un motivo;

che l’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) Genovese ha resistito all’impugnazione incidentale con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo del ricorso principale, l’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) Genovese denuncia violazione degli artt. 428,1206,1425,1441,2094 e 2118 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che le retribuzioni dovute in caso di annullamento delle dimissioni dovessero decorrere dalla data della messa in mora, invece che dalla data della sentenza di annullamento;

che, con l’unico motivo del ricorso incidentale, D.S. lamenta violazione degli artt. 429 e 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale maggiorato gli importi liquidati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali;

che il primo motivo del ricorso principale è manifestamente fondato, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui, nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate da un lavoratore subordinato (nella specie, perchè in stato di incapacità naturale), le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara l’illegittimità delle dimissioni, in quanto il principio secondo cui l’annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta anche il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, le quali, salvo espressa previsione di legge, non sono dovute in mancanza della prestazione lavorativa (Cass. nn. 6166 del 1996 e 13045 del 2005, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 22063 del 2014, 15161 del 2015 e 21701 del 2018);

che risulta conseguentemente superato il diverso principio (espresso dall’isolata Cass. n. 8886 del 2010) al quale ha viceversa ritenuto di doversi uniformare la Corte di merito, secondo il quale, in fattispecie di annullamento delle dimissioni, le retribuzioni dovrebbero spettare con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;

che, non essendosi la Corte di merito attenuta al suesposto principio, la sentenza impugnata, assorbito il ricorso incidentale, va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso e dell’assorbimento del ricorso incidentale, non sussistono i presupposti per il versamento da alcuna delle parti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da alcuna delle parti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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