Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12195 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. I, 07/05/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 07/05/2021), n.12195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15171/2019 proposto da:

F.U., elettivamente domiciliato in Villa Guardia (Como), via

Negrini 28, presso appartamento condotto in locazione dalla

Cooperativa Intesa Sociale, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto

Simone;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.U., cittadino del Pakistan, ricorre con sei motivi avverso il decreto del Tribunale di Milano del 2 aprile 2019 che rigettava il suo ricorso avverso il provvedimento del 22 settembre 2017 della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Espone, quanto ai fatti per i quali è richiesta protezione:

il ricorrente è nato e vissuto in Pakistan, è di etnia (OMISSIS) e religione musulmana. Aveva lasciato il paese in quanto i genitori si erano separati, la madre lo aveva lasciato con il padre che, dopo aver picchiato più volte lui e il fratello, aveva anche tentato di ucciderlo; infine, lo aveva cacciato di casa.

Il Tribunale, esclusa la necessità di altri elementi ai fini della decisione, riteneva che il racconto non facesse emergere ragioni per la protezione internazionale e che, oltre alla assenza di condizioni individuali significative, non vi era rischio di un conflitto armato generalizzato nel paese di provenienza.

Escludeva, inoltre, le condizioni per la protezione umanitaria in quanto la integrazione del richiedente in Italia comparata alla possibilità per il medesimo di un adeguato lavoro in Pakistan non costituiva ragione per tale forma di protezione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo deduce la erronea valutazione delle risultanze processuali. Insufficiente motivazione in merito al diniego della protezione umanitaria – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo di ricorso è inammissibile perchè la valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per la protezione umanitaria, fondato su di un apprezzamento di fatto del giudice di merito, può essere censurato in cassazione con la norma invocata solo quando si rientra nella ipotesi di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero di mancanza assoluta di motivazione o come motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. 1, n. 3340 del 2019). Nel caso di specie, innanzitutto la motivazione certamente non manca ed è ben chiara, e, poi, lo sviluppo del motivo del tutto generico risolvendosi in una doglianza non ricollegabile alla vicenda concreta.

Con il secondo motivo deduce la violazione del principio del contraddittorio D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19, comma 8, contestando la presenza di documenti nel fascicolo del giudice pur se non vi è stata la regolare costituzione della controparte.

Il motivo è manifestamente infondato. A parte il riferimento ad una norma non più vigente essendo il procedimento in questione disciplinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, quest’ultima disposizione, al comma 8, prevede testualmente che la commissione territoriale renda disponibile al giudice della impugnazione l’intera documentazione presente nel suo fascicolo.

Con il terzo motivo deduce la mancata valutazione della contumacia e della mancata contestazione della domanda e delle prove fornite dal ricorrente ex art. 167 c.p.c. – La mancata comparizione della controparte andava valutata quale non contestazione della domanda.

Tale motivo è manifestamente infondato della deduzione in quanto il principio invocato trova applicazione per la sola ipotesi in cui vi sia costituzione della parte; la stessa rubrica dell’art. 167 c.p.c., difatti, è riferita al contenuto della “comparsa di risposta”.

Con il quarto motivo deduce la erronea valutazione delle risultanze processuali, l’insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, con riferimento alla protezione sussidiaria.

La motivazione è insufficiente ed è comunque contraddittoria quanto alle valutazioni sulle condizioni del paese sulla base dei rapporti E.A.S.O..

Il ricorso è inammissibile in quanto non individua un vizio della motivazione nei limiti in cui ciò sia rilevante o, comunque, la erronea applicazione della disposizione citata bensì, facendo sostanzialmente riferimento a fonti di conoscenza di simile contenuto, intende proporre una diversa valutazione. Quindi, mentre in modo argomentato il Tribunale considerava che gli elementi di instabilità sociopolitica non comportano reali conflitti interni e rischi individuali, escludendo la rilevanza della situazione riferibile ad una zona diversa da quella di residenza del richiedente, il ricorso, con l’accostamento di notizie frammentarie, propone una sua diversa valutazione. Si tratta evidentemente di un motivo non ammesso in sede di legittimità.

Con il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis. La domanda è stata valutata considerando esclusivamente la attendibilità senza attivare i poteri istruttori di ufficio.

Il motivo è inammissibile perchè il contenuto è del tutto generico e, evidentemente non è riferito alla decisione impugnata (si tratta, presumibilmente, della trascrizione di una decisione di inammissibilità di questa Corte in un altro procedimento).

Con il sesto motivo deduce la mancanza di video registrazione del colloquio innanzi alla commissione territoriale.

Il motivo è inammissibile anzitutto perchè non si comprende neanche cosa la difesa intenda trarre dalla mancanza di video registrazione, non svolgendo alcun argomento che consente di ricollegarlo al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di cui rubrica. Poi, comunque, risulta essere stata fissata udienza del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 11, come previsto espressamente per il caso di assenza di video registrazione del colloquio personale.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato senza provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA