Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12194 del 16/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6422-2013 proposto da:

C.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IVANOE BONOMI 92, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE DI DUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LIVIO PROVITERA;

– ricorrente –

contro

S.M., S.C.I., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE B. BUOZZI 109, presso lo studio dell’avvocato

SALVATORE GAGLIARDO, rappresentati e difesi dall’avvocato ERMANNO

SANTAMARIA AMATO;

– controricorrenti –

e contro

S.P., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 2989/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

RILEVATO

che:

Il primo motivo di ricorso attiene ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del combinato disposto degli artt. 291, 307 e 331 c.p.c., anche in riferimento agli artt. 139 e 148 c.p.c.;

sostiene il ricorrente che, anche in virtù della sentenza n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, una volta che il notificante abbia compiuto tutta l’attività ad egli spettante e la notificazione non si perfezioni non per sua colpa, ogni formalità deve considerarsi osservata dal momento che un eventuale ritardo e comunque disfunzione successiva deve essere imputata all’ufficiale giudiziario, all’agente postale, o all’organo consolare e non al notificante che non ha alcun potere di incidere sull’attività successiva alla consegna;

ciò sarebbe accaduto nel caso di specie, con la consegna da parte del ricorrente dell’atto di citazione in appello all’ufficiale giudiziario di Napoli, in data 6 maggio 2004. Questi a sua volta ha trasmesso il predetto atto all’autorità consolare americana, senza però ricevere la ricevuta di avvenuta regolare notificazione del plico;

dovrebbe, quindi, ritenersi che l’appellante aveva ritualmente adempiuto al proprio onere e che la notificazione era stata eseguita;

in ogni caso certamente non si tratterebbe di un’ipotesi di inesistenza della notifica ma al più di nullità;

la Corte d’Appello, con ordinanza del 10 febbraio 2005, aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.G.F., S.J.C. e Si.Al., non chiamati in giudizio, integrazione ritualmente eseguita dal ricorrente con notificazione del 12 aprile 2005;

nei confronti del S.A., che era stato ritualmente citato in giudizio, non veniva richiesta alcuna integrazione dal momento che si era solo in attesa dei tempi lunghi della ricezione delle ricevute di ritorno consolari che dovevano giungere dagli Stati Uniti d’America. Tali cartoline, non pervenute per disguidi postali ancorchè ritualmente eseguite, come certificato dallo stesso ufficiale giudiziario con un atto datato 27 marzo 2008, riferito alla notifica del giugno 2004, spinsero comunque l’appellante, prima dell’assegnazione della causa alla decisione collegiale, a richiedere un nuovo termine per procedere nuovamente alla notifica al S.A., autorizzazione concessa in data 27 marzo 2008. A seguito di tale ordinanza veniva notificato l’altro integrativo al S.A. in Florida, sempre allo stesso indirizzo, e questa volta giungeva anche da parte dell’autorità consolare la materiale certificazione dell’avvenuta ricezione degli atti;

pertanto la Corte d’appello avrebbe errato nell’applicazione delle norme indicate nel motivo d’Appello revocando le ordinanze di integrazione del contraddittorio e dichiarando inammissibile l’appello;

il ricorrente richiama anche la giurisprudenza secondo la quale l’estinzione del processo per tardiva riassunzione può essere dichiarata dal giudice solo su eccezione della parte interessata e ciò non è avvenuto come rilevato dalla stessa Corte partenopea a pagina 6 della sentenza, allorchè ha validamente concesso nel corso del giudizio il nuovo termine per l’integrazione. In ogni caso il ricorrente chiede la cassazione della sentenza perchè la prima notificazione eseguita, deve essere ritenuta esistente per il notificante ancorchè non perfezionata e, quindi, tale da legittimare la concessione di un termine per la nuova notifica degli atti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la decisione in ordine al primo motivo di ricorso, impone il diretto esame del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi davanti alla Corte d’Appello di Napoli al fine di verificare l’effettivo contenuto delle ordinanze di integrazione del contraddittorio del 29 giugno 2006 e del 27 marzo 2008, fascicolo che non risulta acquisito agli atti;

la causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo, disponendosi l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi davanti alla Corte d’Appello di Napoli r.g.n. 2417/04 conclusosi con la sentenza n. 2989/2012.

PQM

La Corte: ordina l’acquisizione del fascicolo di ufficio della causa e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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