Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12194 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. I, 07/05/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 07/05/2021), n.12194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12465/2019 r.g. proposto da:

A.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Giorgio

Giuttari, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma,

Viale Eritrea n. 20.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, depositata in

data 1.1.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

3/11/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha rigettato l’appello proposto da A.S., cittadino del Pakistan, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 22 gennaio 2018 dal Tribunale di Cagliari, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha narrato: i) di essere nato e vissuto in (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese, perchè, in seguito ad un matrimonio con una ragazza di altra etnia, senza il consenso delle rispettive famiglie, aveva subito l’aggressione violenta dei fratelli della moglie che lo volevano convincere a divorziare; iii) di essersi rivolto inutilmente alla polizia per ottenere protezione, perchè le stesse autorità di polizia gli avevano consigliato di accondiscendere alle richieste della famiglia della moglie, accordando, dunque, il divorzio.

La Corte territoriale ha poi ritenuto che: a) che l’appellante non aveva contestato, nei motivi di gravame, il giudizio di non credibilità del racconto e non aveva impugnato il diniego delle domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b; b) non era fondata la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Punjab, regione pakistana di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano, non rilevando a tal fine la sua precaria posizione lavorativa, documentata solo sino al dicembre 2017.

2. La sentenza, pubblicata il 17.1.2019, è stata impugnata da A.S. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta il rigetto della domanda di protezione sussidiaria. Sostiene la piena attendibilità delle dichiarazioni rese e l’attualità del pericolo di vita paventato, in quanto le minacce provenienti dai cognati integrano il danno grave posto a fondamento del riconoscimento di tale forma di protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

2. Con il secondo mezzo, che deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 5, comma 6, T.U.I. e all’art. 8 CEDU, S. assume che il giudice non avrebbe adempiuto all’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa ed avrebbe rigettato la domanda di protezione umanitaria sulla sola base della situazione riscontrata nel suo Paese d’origine, senza chiedergli quale sia stata l’evoluzione della sua vita.

3. Con il terzo motivo censura il provvedimento impugnato, per violazione dell’art. 24 Cost., in quanto il giudice, non sottoponendo a contraddittorio le COI consultate, non gli avrebbe assicurato il diritto di difesa.

4. Tutti e tre i motivi sono inammissibili.

4.1. Il primo attiene alla domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 215 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, che è stata rigettata dal tribunale con statuizione non impugnata dal ricorrente in appello e che è pertanto coperta da giudicato interno.

4.2 Il secondo è affidato a considerazioni oltremodo generiche e anche contraddittorie (laddove deduce che la corte d’appello avrebbe basato la decisione di rigetto unicamente sulle informazioni assunte in ordine alla situazione del Punjab, per poi lamentare il mancato adempimento da parte del giudice del dovere di cooperazione istruttoria) e pretende una rivalutazione nel merito della domanda di protezione umanitaria senza indicare il fatto controverso e decisivo che la corte avrebbe omesso di valutare.

4.3 Il terzo è ugualmente generico, posto che, come già affermato da questa Corte, l’omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI assunte d’ufficio dal giudice, ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest’ultimo, poichè in tal caso l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali (Cass. n. 29056/2019) e che la censura non chiarisce se il ricorrente abbia invece allegato in giudizio specifiche COI, ignorate dal giudice, che ne avrebbe utilizzate altre non consentendogli di contraddire in ordine al loro contenuto.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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