Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12194 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 06/06/2011), n.12194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15914/2010 proposto da:

P.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI Gianni

Emilio, che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4092/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13.5.09, depositata il 05/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI.

E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

1. con sentenza del 13.5 – 5.12.2009 la Corte d’Appello di Roma respinse l’impugnazione proposta da e.T. avverso la pronuncia di prime cure che aveva rigettato la sua domanda diretta all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso, nel periodo 22.12.2001 – 31.1.2002, con la Poste Italiane spa; a sostegno del decisum la Corte territoriale osservò che il contratto in questione era stato stipulato con causale contemplata dall’art. 25 CCNL 11.01.2001 e nei limiti temporali di vigenza della medesima; avverso l’anzidetta sentenza, P. T. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo; la Poste Italiane spa ha resistito con controricorso;

2. il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che il contratto di lavoro dedotto in giudizio fosse disciplinato dall’art. 25 CCNL 11.01.2001, assumendo, per contro, che la normativa da applicare, tenuto anche conto della portata della clausola giustificativa del termine, fosse quella dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001;

3. il contratto di che trattasi, come del resto riconosciuto anche dal lavoratore nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha giustificato l’apposizione del termine con riferimento, per quanto qui specificamente rileva, ad “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi…”; trattasi di formula che ripete quella di cui all’art. 25, comma 2, CCNL 11.01.2001; consegue l’applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 2, in base al quale “In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi della citata L. n. 56 del 1987, art. 23 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro”, l’art. 74 CCNL 11.01.2001 prevedeva che tale contratto collettivo, con riferimento sia alla parte normativa che a quella economica, restasse in vigore fino al 31 dicembre 2001; conseguentemente la Corte territoriale, attesa la data di decorrenza del contratto di lavoro per cui è causa, ha valutato la legittimità dell’apposizione del termine con riferimento alla ricordata clausola contrattuale collettiva, seguendo quindi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’attribuzione alla contrattazione collettiva, da parte della L. n. 56 del 1987, art. 23, dei potere di definire nuovi casi d’assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 4588/2006; Cass., nn. 14011/2004; 4862/2005; e, con specifico riferimento alle ipotesi introdotte ex art. 25 CCNL 2001, Cass., nn. 18385/2006; 1655/2008);

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ricorso va rigettato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta), oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria 6 giugno 2011

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