Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12193 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio

Cesare 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI Goffredo Maria

che, unitamente all’avv.to Angelo Schena, lo rappresenta e difende,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– intimata –

avverso la decisione n. 9429/07 della Commissione tributaria

centrale, emessa il 20 novembre 2007, depositata il 26 novembre 2007,

R.G. 41939/1990;

udito l’Avvocato G. M. Barbantini;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che si è riportato alla relazione;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 12 marzo è stata depositata relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente T.S. dell’avviso di accertamento dell’Ufficio delle II.DD. di Sondrio con il quale era stato rettificato il reddito per il periodo di imposta 1976;

2. La C.T. di primo grado di Sondrio ha accolto il ricorso del contribuente basato sulla contestazione della percentuale di redditività della sua attività di architetto (stimata al 40% dall’ufficio delle II.DD.) e sulla illegittimità del ricorso all’accertamento induttivo in presenza di una regolare tenuta della contabilità. La C.T. di 2^ grado ha respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria che ha proposto ricorso alla Commissione tributaria centrale la quale, oltre a ritenere legittimo l’accertamento, ne ha riscontrato la fondatezza;

3. Ricorre per cassazione il contribuente affidandosi a quattro motivi di ricorso ex art. 111 Cost., comma 7;

4. Non svolge difese l’Agenzia delle Entrate;

Ritiene che:

1. il primo motivo di ricorso sia infondato alla luce della giurisprudenza in materia di Iva secondo cui il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, il quale autorizza l’accertamento anche in base ad “altri documenti” o “scritture contabili” (diverse da quelle previste dalla legge) o ad “altri dati e notizie” raccolti nei modi prescritti dagli articoli precedenti, potendo le conseguenti omissioni o false o inesatte indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultanze ovvero anche in esito a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti; fermi restando, infatti, i limiti di efficacia delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, anche le altre scritture provenienti dall’imprenditore possono operare come prova “contra se”, non potendo tale parte invocare la non corrispondenza al vero delle proprie annotazioni cartacee (Cass. civ. 7184/2009) e di imposte dirette secondo cui, in tema di accertamento delle imposte, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), consente l’accertamento induttivo del reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza, potendo il giudizio di non affidabilità della documentazione fiscale essere determinato dall’abnormità dell’espressione finale. Qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato l’accertamento sintetico, sia specificando gli indici di ricchezza sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, il provvedimento di rettifica del reddito è di per sè legittimo, non essendo necessario che sia stato preceduto dal riscontro analitico della congruenza e della verosimiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal contribuente (Cass. civ. 24532/2007);

2. il secondo e il quarto motivo sono infondati in quanto censurano la motivazione senza individuare ragioni specifiche per ritenere la sua insufficienza o incongruità. Per altro verso va rilevato che la motivazione della decisione della C.T.C. compie un articolato esame della motivazione della decisione di secondo grado in relazione all’accertamento cosi da non apparire di certo inesistente nè poco comprensibile o incongrua;

3. infine il terzo motivo è inammissibile in quanto la formulazione del quesito di diritto non consente di accogliere o di respingere il ricorso in base alla risposta sollecitata (cfr. fra le altre Cass. civ. SS.UU. n. 7433 del 27 marzo 2009) 4. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto e nessuna statuizione va emessa quanto alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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