Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12193 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 16/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14837-2013 proposto da:

V.R., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE GRANARA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI ZOAGLI, elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEGLI

SCIPIONI 268/A presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che

lo rappresenta e difende, unitamente all’avvocato RENATO MOTTOLA

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI GENOVA n. 91/2013,

depositata il 22 gennaio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Chiavari con sentenza n. 27/2012 rigettava la domanda proposta da V.R. nei confronti del Comune di Zoagli, volta ad ottenere la condanna dell’ente locale alla realizzazione di idoneo accesso al proprio fondo nonchè al risarcimento de danno, provocato dalla perdita di disponibilità del terreno occupato, evidenziando che il Comune, nell’erigere un muro di contenimento del terreno sovrastante la via Colombo, e comunque con la realizzazione della strada, aveva precluso l’accesso alla pubblica via del terreno di sua proprietà.

Il giudice di prime cure rigettava la domanda evidenziando che la stessa, ove intesa ai sensi dell’art. 1051 c.c., era infondata posto che il terreno dell’attore confinava con la pubblica via. Era invece inammissibile, ove interpretata quale volta alla costituzione di un diritto all’esercizio di condotte attive sul bene demaniale; infine la domanda risarcitoria andava disattesa in quanto rimasta sfornita di prova.

La Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 91 del 2013, a seguito di appello proposto dal V., rigettava il gravame in base all’assorbente considerazione per la quale l’attore non era mai divenuto proprietario della porzione di terreno inglobata nella sede stradale, in quanto aveva acquistato il mappale n. (OMISSIS) solo con atto del (OMISSIS), nel quale la confinazione del bene alienato, venduto a corpo, era costituita proprio dal riferimento alla strada pubblica, pacificamente realizzata tra il 1989 e l’agosto del 1991.

Pertanto la porzione di terreno dell’originaria particella n. (OMISSIS), laddove interessata dalla costruzione della strada pubblica, non rientrava tra i beni acquistati dall’appellante, sicchè la domanda risarcitoria andava disattesa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.R. sulla base di due motivi.

Il Comune di Zoagli ha resistito con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione dell’art. 75 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Si deduce che la Corte d’Appello ha motivato il rigetto della domanda, previa correzione della motivazione della sentenza del giudice di primo grado, ritenendo che, in base al titolo di acquisto del V., questi non fosse mai divenuto proprietario della particella occupata dal Comune nella realizzazione della strada.

Si evidenzia che la soluzione de qua, motivata in ragione del fatto che, poichè il titolo faceva riferimento alla circostanza che il mappale alienato era attraversato dalla strada in questione, la strada stessa, costituendo un confine del bene alienato, era un limite che impediva l’acquisto da parte del V. della porzione del terreno occupata dal sedime stradale, non teneva conto della preesistenza della strada rispetto all’atto di alienazione.

Secondo la tesi del ricorrente l’inglobamento nella sede stradale anche di una porzione del fondo oggetto della vendita era frutto di un’occupazione usurpativa, non essendo stata quindi interessata da un valido provvedimento di esproprio, con la conseguenza che la parte era divenuta acquirente anche della particella asseritamente occupata dal Comune, e relativamente alla quale era richiesto il risarcimento del danno. Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.

Ed invero oltre ad apparire incongruo il riferimento alla violazione dell’art. 75 c.p.c. effettuato in ricorso, quale norma asseritamente violata, avendo il giudice di merito motivato il proprio rigetto per l’assenza in capo all’attore della titolarità del bene danneggiato, il motivo si palesa altresì carente del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6, nella parte in cui, per sostenere la permanenza della proprietà in capo al dante causa dell’attore, nonostante l’interessamento di parte del mappale n. (OMISSIS) dalla costruzione della strada, si assume che l’occupazione dell’area in difformità da quanto risulta dalle prescrizioni progettuali emergerebbe da una serie di atti il cui contenuto non risulta trascritto in ricorso, e di cui si omette altresì di indicare in quale fase processuale ed ad opera di chi sarebbero stati ritualmente introdotti nel giudizio.

A ciò deve aggiungersi che, ricondotta la domanda dell’attore ad una richiesta di risarcimento danni, non avendo il V. più coltivato la domanda ex art. 1051 c.c., ed avendo anzi espressamente ribadito che non era sua intenzione invocare la norma de qua, l’infondatezza della pretesa azionata deriva, e ciò ad integrazione delle argomentazioni spese dalla Corte distrettuale, dalla circostanza pacificamente emergente dagli atti di causa, secondo cui l’acquisto del bene asseritamente danneggiato sarebbe avvenuto nel 2006, laddove il fatto dannoso risalirebbe all’epoca di costruzione della strada e cioè al periodo tra il 1989 ed il 1991.

A tal fine deve essere richiamato quanto di recente statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte che con la sentenza n. 2951 del 2016 hanno aderito alla tesi secondo cui il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell’evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest’ultimo nell’ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario (conf. Cass. n. 24146/2014).

Pertanto, avendo la medesima decisione delle Sezioni Unite affermato anche che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, poichè la prova dell’acquisto del fondo da parte del V. emerge pacificamente dagli atti di causa, tenuto conto dell’acquisto avvenuto nel 2006 a circa 15 anni di distanza dai fatti che, a detta del ricorrente, avrebbero cagionato il danno di cui si chiede il ristoro, ne risulta vieppiù confermata la decisione del giudice di merito di pervenire al rigetto della domanda, per assenza di titolarità del diritto al risarcimento del danno.

Nè deve trascurarsi che il motivo, laddove sostiene essersi verificata un’omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla preesistenza della strada, sollecita in realtà una diversa interpretazione del titolo di acquisto quanto alla concreta individuazione delle porzioni materiali di terreno acquistate, sollecitazione che non può trovare sfogo in questa sede, avendo la Corte di merito congruamente e logicamente motivato circa le ragioni in base alle quali il riferimento alla strada contenuto nell’atto andava inteso alla stessa nella sua consistenza alla data dell’alienazione, e non anche, come invece suggerito dal ricorrente, alla sua conformazione anteriore agli interventi avvenuti tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90.

In tale ottica, e con riferimento alla previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si è affermato che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicchè, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009).

Tali considerazioni appaiono destinate a risultare vieppiù rafforzate a seguito della novella, avendo parte ricorrente peraltro omesso anche di lamentare la violazione di legge sub specie di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale.

Le suesposte considerazioni, in merito alla titolarità del diritto al risarcimento del danno, in caso di successiva alienazione del bene danneggiato, danno altresì contezza dell’infondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale sempre denunziandosi la violazione dell’art. 75 c.p.c., nonchè degli artt. 2043 e 2058 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, si contesta la correttezza della sentenza gravata nella parte in cui non avrebbe considerato ai fini risarcitori il pregiudizio alla proprietà dell’attore per la parte non direttamente interessata dalla realizzazione della strada, ma posta a monte della strada stessa, ma di fatto privata del passaggio, trattandosi anche in tal caso di un danno il cui ristoro, in assenza di una diversa indicazione nel titolo di acquisto del V., potrebbe essere richiesto esclusivamente da colui che era proprietario del bene alla data di realizzazione del presunto illecito.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e le spese vanno regolate in base al principio della soccombenza.

4. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali, pari al 15% sui compensi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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