Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12193 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. un., 14/06/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19056-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 42/34/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata l’08/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. MARCELLO IACOBELLIS;

udito l’Avvocato Francesco MELONCELLI per l’Avvocatura Generale

dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso del 22.2.2006 P.F., titolare della ditta omonima, impugnò l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), per irpef, irap ed iva, relativa all’anno 2000, per omesse fatturazioni, deducendo il difetto di motivazione dell’atto, la violazione dell’art. 12 dello Statuto del contribuente e l’inesistenza dell’obbligazione tributaria.

2. Con sentenza n. 54/11/06 del 14.7.2006 la Commissione Tributaria Provinciale di Torino accolse il ricorso sia con riferimento alla violazione dell’art. 12 cit., sia nel merito.

3. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, cui propose appello l’Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 42/34/09, depositata l’8/7/2009, pur non ravvisando l’assunta violazione del contraddittorio, respinse l’ appello nel merito, asserendo che dagli atti non emergeva alcuna prova della asserita evasione da parte della ditta P., affermando, in particolare “il risultato di tali calcoli, riferito ad una massa indistinta di operazioni non permette la quantificazione delle operazioni in odore di evasione attribuibile ai singoli partecipanti….l’accertamento dell’Ufficio basato sull’estrapolazione di dati non direttamente e certamente riferibili al ricorrente risulta infondato”.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto dell’8/7/2010 fondato su due motivi di ricorso. Nessuna attività difensiva ha svolto P.F..

5. A seguito di ordinanza n.948/2015 del 21/1/2015, della Sezione Tributaria, con la quale si dava atto di precedenti giurisprudenziali contrastanti in ordine al “ribaltamento” sulle singole imprese consorziate dei costi e profitti derivanti dalle operazioni poste in essere dal consorzio, la causa è stata rimessa alle SS.UU..

L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con primo motivo – recante l’intestazione: ” violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis, comma 1 nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 5 e art. 55, comma 1 e comma 2, nn. 2 e 3 “- la ricorrente assume la violazione delle suddette norme per avere la CTR applicato “la diversa e inesistente norma..per la quale l’incompletezza della documentazione fornita agli accertatori non fa venir meno l’onere dell’Amministrazione di dimostrare il diverso ammontare imponibile complessivo e l’aliquota applicabile sulla base dei dati e delle notizie analiticamente raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio in base alla verifica fiscale dell’Amministrazione e non comporta che l’Amministrazione stessa possa limitarsi ad accertare l’imposta dovuta nonchè l’imposta o la maggiore imposta non versata, con conseguente irrogazione di sanzioni, sulla base dei dati aggregati rinvenuti nella contabilità del Consorzio”.

2. Con secondo motivo – recante l’Intestazione: “violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento al combinato disposto dell’art. 1706 c.c., art. 1713 c.c., comma 1, art. 1719 c.c., art. 1720 c.c., comma 1, degli artt. 1709, 2602, 2615 ter c.c., nonchè del principio generale dell’abuso del diritto desunto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 1, dall’art. 53 Cost. e dal principio di primazia del diritto comunitario in tema d’Iva, dell’art. 1241 c.c. dell’art. 1705 c.c. e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 3, ultimo periodo, art. 6, comma 3, primo periodo, art. 13, commi 1 e 2, nonchè dell’art. 21, comma 1″ – la ricorrente assume l’erroneità della decisione ” nella parte in cui sostiene che alcun ribaltamento avrebbe dovuto essere effettuato nè dei corrispettivi-ricavi, nè dei corrispettivi-costi”; nell’affermare ” che l’impianto contabile erroneamente adottato dal Consorzio non abbia comportato una serie di violazioni in materia di fatturazione iva”; “per aver affermato la correttezza dell’operato del Consorziato, a fronte dei palesi meccanismi compensati posti in essere”; ” nella parte in cui ritiene che l’obbligo di formalizzare il ribaltamento dei costi (e ove posti in compensazione, degli utili) dal Consorzio al Consorziato non sia desumibile dalla concreta situazione accertata dai verificatori e, per la verità, non contestata in punto di fatto dalla controparte”.

La CTR avrebbe erroneamente applicato la norma ” per la quale nell’attività di un consorzio senza fine di lucro, operante attraverso lo strumento giuridico del mandato senza rappresentanza, per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che effettua la cessione del bene e la prestazione del servizio, sia esso il consorzio o l’impresa consorziata, non deve emettere fattura per la parte dei corrispettivi che sono stati pagati al consorzio/ mandatario dal committente e che materialmente non sono stati ribaltati dal consorzio al consorziato, ma che sono stati compensati col rimborso delle spese sostenute dal consorzio”.

3. Il ricorso è inammissibile. Come evidenziato in precedenza la CTR, dopo avere enunciato i fatti e gli elementi a base dell’accertamento, nonchè il contenuto del verbale della Guardia di Finanza, ha affermato che ” il calcolo induttivo effettuato dall’Organo investigativo…può essere legittimo nei limiti e con l’osservanza delle disposizioni del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 40 e 39 ai fini delle imposte dirette se applicato alla Manital…”. Quanto alla posizione del P., nella sentenza leggesi: “il risultato di tali calcoli, riferito a una massa indistinta di operazioni non permette la quantificazione delle operazioni in odore di evasione attribuibile ai singoli partecipanti al Consorzio per cui l’assegnazione di maggiori ricavi alla ditta P. in base alla quota consortile, desunti dalla verifica fiscale alla Manital, non presenta alcun requisito di certezza”….”D’altro canto l’Ufficio non ha fornito, a sostegno dei maggiori ricavi accertati, alcuna prova desumibile dalla contabilità e dalla relativa documentazione del contribuente..”, concludendo: “l’accertamento dell’Ufficio basato sull’estrapolazione di dati non direttamente e certamente riferibili al ricorrente risulta infondato”.

4. Tale ratio decidendi, identificabile in un accertamento di fatto compiuto dalla CTR circa l’assenza di elementi direttamente e certamente riferibili alla ditta P., ed inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, non è attinta dalle censure sollevate dalla ricorrente, relative alla sola violazione di legge.

5. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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