Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12191 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

F.A.M. res.te a (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 178/22/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna – Sezione di Parma n. 22, in data 17/10/2006,

depositata il 21 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dr. Eduardo Vittorio

Scardaccione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 3880/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 178-22-2006, pronunziata dalla CTR di Bologna Sezione Staccata di Parma n. 22 il 17-10-2006 e DEPOSITATA il 21 dicembre 2006.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto opposto sulla domanda di rimborso Irap, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, sotto un duplice profilo.

2 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

3 – Alle prospettate censure, deve rispondersi, con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).

3 bis – La decisione impugnata appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, dopo avere verificato “che il contribuente, nel periodo in oggetto risulta incontrovertibilmente avere svolto l’attività lavorativa in assenza di personale dipendente e di prestatori di collaborazione coordinata e continuativa, ma solo con un modesto apporto di terzi, di per sè non significativo, al fine di ritenere sussistente un’organizzazione di personale, avvalendosi, per altro, di beni strumentali non significativi. I mezzi non aggrediscono, con la necessaria specificità la ratio ed appaiono sottesi a proporre una diversa valutazione dei medesimi elementi valorizzati dalla CTR. 4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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