Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12191 del 16/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 16/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 826/2016 proposto da:

C.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DOMENICO DE DOMINICIS 35, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

RAIOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato BENIAMINO RIZZUTI;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato

l’11/05/2015 n. cronol. 2640/2015 relativo al ricorso R.G.n. 60/2015

V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.M.P. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il decreto della Corte di appello di Salerno che, a seguito di rinvio della Cassazione, ha liquidato per equa riparazione Euro 5999,97 oltre interessi e spese del primo giudizio compensando interamente quelle di Cassazione e della fase di rinvio, stante la non opposizione del Ministero.

Il ministero della giustizia resiste con controricorso eccependo l’inammissibilità per tardività.

L’eccezione va respinta perchè la notifica è tempestiva in quanto effettuata l’11.12.2015.

La ricorrente denuncia: 1) violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 2 bis, artt. 6, 32, 41 Cedu perchè andavano liquidate Euro 6250 e non 5999,97 sulla base di un importo di regola di Euro 750 l’anno; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014, etc. per la condanna del Ministero solo alle spese della prima fase.

Il Collegio si pone il problema se, di fronte ad una liquidazione che comporta il riconoscimento di Euro 5999,97, sia legittima l’impugnazione nei termini prospettati, posto che risultano rispettati i parametri di riferimento, in ogni caso indicativi, donde il rigetto del primo motivo.

Il secondo merita accoglimento avendo la Corte di appello liquidato le spese solo della prima fase e non delle successive mentre, applicando il criterio della soccombenza, avrebbe dovuto liquidare anche le successive.

L’art. 92 c.p.c., comma 2, legittima la compensazione delle spese processuali, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; tale disposizione costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n. 1222/2016; n. 2883/2014); ed ove il giudice abbia esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere in caso contrario sussistente una violazione di legge (cfr. Cass. n. 12893/2011).

Questa Corte Suprema già in precedenza (Cass. n. 9262/2006) ha statuito che in materia di spese processuali, con riferimento alla compensazione delle stesse, l’orientamento secondo cui il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale, ha trovato conferma nella L. 28 dicembre 2005, n. 263, il cui art. 2 ha introdotto l’obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione, ma soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1 gennaio e poi prorogata al 1 marzo 2006.

Il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a carico del soccombente e che il giudice possa compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione (impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato (art. 111 Cost., comma 6 (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455).

Donde il riconoscimento delle spese della successiva fase mentre quelle del presente giudizio di legittimità vanno compensate per metà atteso il rigetto del primo motivo.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, liquida le spese della precedente fase in Euro 1200 oltre accessori e quelle del presente giudizio di legittimità nella metà a seguito della compensazione in Euro 600 oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA