Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12191 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 08/05/2019), n.12191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucio – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 847-2018 proposto da:

RITROVO PORTA MESSINA DEI F.LLI D.P.S. E L. SNC, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio

dell’avvocato LIDIA DIMASI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.S.K.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 983/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 27/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE MARINIS

NICOLA.

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 27 ottobre 2017, la Corte d’Appello di Messina, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Messina, accoglieva in parte la domanda proposta da D.S.K. nei confronti della Ritrovo “Porta Messina” dei f.lli D.P.S. e L. s.n.c., avente ad oggetto il riconoscimento di differenze retributive maturate nell’ambito dell’unico e continuativo rapporto dal primo intrattenuto con la Società per avere reso una prestazione la cui durata oraria risultava essere più estesa di quella corrispondente alla retribuzione ricevuta, condannando la Società al pagamento delle differenze retributive maturate relativamente ai periodi lavorativi compresi tra l’11.8.2004 ed il 28.2.2006 e tra il 6.9.2006 ed il 7.1.2008 non soggette a prescrizione;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere intercorso tra le parti, non un unico rapporto di lavoro, nè una pluralità di rapporti di lavoro a termine da qualificarsi illegittimi con conseguente conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, secondo la prospettazione avanzata da D.S.K. solo in grado di appello e, come tale, inammissibile, bensì una pluralità di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, regolarmente risolti dalla Società in coincidenza dei viaggi di ritorno al Paese di origine che, con periodicità annuale, effettuava il lavoratore, essere stato provato anche tramite quanto riferito dai testi indotti dalla Società il sistematico protrarsi della prestazione oltre l’orario per il quale era stato retribuito, dovute le relative differenze retributive non soggette alla prescrizione quinquennale da computarsi con riferimento a ciascuno dei rapporti instaurati, a decorrere dalle date di cessazione di ciascuno di essi;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale D.S.K., pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– che la Società ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’omesso esame dell’eccezione di inammissibilità del gravame proposto da D.S.K. dalla stessa Società puntualmente sollevata;

– che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la Società ricorrente lamenta l’incongruità dell’iter logico valutativo su cui la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento in ordine all’effettivo assoggettamento del lavoratore ad un orario di lavoro più esteso rispetto a quello corrispondente alla retribuzione percepita, riconducendo tale incongruità alla mancata disamina da parte della Corte medesima delle risultanze istruttorie e delle stesse difese svolte dalla Società ricorrente;

– che il primo motivo deve ritenersi infondato, alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., SS.UU., 16.11.2017, n. 27199), secondo cui è escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, orientamento l’adesione al quale da parte della Corte territoriale deve ritenersi riflessa, con conseguente implicito rigetto dell’eccezione di inammissibilità proposta dalla Società ricorrente, nella stessa formulazione di una pronuncia nel merito;

– che, di contro inammissibile si rivela il secondo motivo, atteso che, mentre, stante il tenore della motivazione dell’impugnata sentenza, non è ravvisabile a carico della Corte territoriale alcuna omissione nell’esame del materiale istruttorio acquisito, esame, per di più, puntualmente corredato dall’esposizione delle ragioni della ritenuta rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali escusse, con specifico riferimento alla consonanza di quella resa dal teste indotto dalla Società con quelle dei testi della parte originariamente ricorrente, la mancata replica a quelle ragioni da parte della ricorrente configurano l’impugnazione qui proposta – tra l’altro fondata sull’equivoco circa l’oggetto della domanda, non certo diretta, come sostiene la Società ricorrente, al riconoscimento del lavoro straordinario, ma all’accertamento di un diverso orario normale cui parametrare la retribuzione dovuta, corrispondente invece ad un orario più ridotto – come volta alla sollecitazione di una revisione nel merito del giudizio, inammissibile in questa sede;

– che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver l’intimato qui svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma, dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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