Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12191 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. I, 07/05/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 07/05/2021), n.12191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7132/2019 proposto da:

O.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato SABINA ZULLO, giusta procura speciale estesa in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 209/2019,

depositata in data 25.1.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21.10.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

O.V. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Venezia ha respinto l’appello da lui proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva, a sua volta, rigettato il suo ricorso o contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di quella umanitaria;

il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di sospensione della sentenza impugnata proposta dal ricorrente, che, ai sensi dell’art. 373 c.p.c., comma 1, va rivolta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;

2.1. con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. d) ed e), nonchè omesso esame di un fatto decisivo, in quanto non sarebbe stato valutato dai giudici di merito che nel Paese d’origine del richiedente, la Nigeria, “ai cittadini non è garantito l’accesso alla tutela legale, se non previa corresponsione di un’ingente somma di denaro all’autorità locale, la quale risulta sempre più corrotta”;

2.2. con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), “conformemente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g)”, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, per il mancato rilievo, da parte della corte d’appello, della situazione generale del Paese, afflitto da violenza indiscriminata, da corruzione diffusa tra le istituzioni ed in cui sono costantemente violati i diritti umani fondamentali;

2.3. col terzo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 10 Cost., nonchè omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudice d’appello omesso di tener conto dell’inserimento sociale in Italia del ricorrente;

2.4. con il quarto motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, quanto all’onere probatorio gravante sul richiedente la protezione internazionale, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, posto che “nella maggior parte dei casi le persone che si mettono in fuga da persecuzioni arrivano sprovviste addirittura di documenti personali e… spesso… non sono in grado di sostenere le proprie dichiarazioni con prove documentali o di altro genere”;

3. il primo, il secondo ed il quarto motivo non meritano accoglimento;

3.1. questa Corte, quanto all’assolvimento dell’onere probatorio, ha rilevato che in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lett. da a) ad e) della citata norma (Cass. 10 luglio 2014, n. 15782, e in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, secondo cui ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni);

3.2. ha tuttavia precisato che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda ex art. 3, comma 5, lett. a) D.Lgs. cit., essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati e che la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ex art. 3, comma 5, lett. c) del nominato decreto, ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503);

3.5. nel caso in esame, la corte territoriale ha, per l’appunto, escluso che le dichiarazioni del richiedente potessero ritenersi coerenti e plausibili, oltre che sufficientemente dettagliate, in base ad un accertamento in fatto non sindacabile nella presente sede di legittimità, e tale rilievo, per quanto detto, risulta essere decisivo, dovendo altresì osservarsi che, per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, occorre una precisa correlazione tra la vicenda individuale descritta dal richiedente ed il rischio rappresentato, ed anche con riguardo alle fattispecie tipizzate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), l’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti deve rivestire un certo grado di individualizzazione (cfr.: Cass. 20 giugno 2018, n. 16275; Cass. 20 marzo 2014, n. 6503);

3.6. per quanto concerne la fattispecie di cui all’art. 14, lett. c), il giudice d’appello ha poi fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Cass. 23 ottobre 2017, n. 5083; Cass. 21 luglio 2017, n. 18130), escludendo che nella regione di provenienza del ricorrente (Delta State) sussista un grado di violenza indiscriminata, derivante da un conflitto armato in corso, di livello così elevato da far ritenere presumibile che, in caso di rimpatrio, questi possa essere sottoposto, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente una minaccia alla vita o all’incolumità personale;

4. va invece accolto il terzo motivo di ricorso;

4.1. con riguardo alla protezione umanitaria, va premesso che la condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento di tale forma di protezione deve essere ancorata a “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione), dovendosi apprezzare la situazione particolare del singolo soggetto, non quella del suo paese d’origine in termini generali ed astratti;

4.2. al riguardo la Corte territoriale si è limitata ad affermare l’insussistenza dei presupposti della protezione umanitaria, in conseguenza della mancata allegazione di alcun elemento idoneo a definire “la presumibile durata di un’esposizione a rischio”;

4.2. la motivazione, che dà implicitamente atto della ricorrenza di profili di vulnerabilità del richiedente asilo quantomeno transeunti, oltre ad apparire già per questa ragione illogica e contraddittoria, non risulta fondata su alcun elemento di fatto; non risulta dunque presa in esame la concreta condizione personale del richiedente, nè effettuata alcuna valutazione comparativa della sua specifica situazione con riferimento al paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U. 29459 del 2019; Cass. 4455/2018);

4. in conclusione, accolto il terzo motivo e respinti i rimanenti, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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