Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12191 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 06/06/2011), n.12191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14663/2010 proposto da:

C.S. (OMISSIS), C.C.

(OMISSIS), C.G. (OMISSIS), P.

A. (OMISSIS), n.q. di eredi legittimi del sig. C.

F., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ARCHIMEDE 120,

presso lo studio dell’avvocato MICALI FABIO, rappresentate e difese

dall’avvocato MICALI Francesco, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, RICCI MAURO, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura speciale

in calce al controricorso

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 326/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

18/02/2010, depositata il 24/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato Caliulo Luigi, (delega avvocato Riccio Alessandro)

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

1. con sentenza del 18 – 24.2.2010 la Corte d’Appello di Messina ha rigettato il gravame proposto da Conti Francesco nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Inps avverso la pronuncia di prime cure che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile;

2. la Corte territoriale ha fondato la sua decisione su rilievo della non ricorrenza, nella specie, del requisito reddituale e di quello dell’incollocamento, nonostante la presenza del requisito sanitario a decorrere dal gennaio 2007, osservando specificamente che nella descritta situazione probatoria non poteva “ritenersi raggiunta la prova sulla esistenza dei requisiti in questione”.

3. avverso l’anzidetta sentenza C.G., P.A., C.S. e C.C., quali eredi del defunto C. F., hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; l’Inps ha resistito con controricorso; il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva;

4. entrambi i motivi di ricorso concernono la questione della sussistenza e rilevanza nella specie del requisito dell’incollocamento; nessuna censura è stata invece svolta in relazione alla ritenuta insussistenza del requisito reddituale, il cui rilievo costituisce autonoma ratio decidendi della pronuncia impugnata; trova pertanto applicazione il principio secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 2499/1973; 7948/1999);

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese in favore dell’Inps, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza; nulla al riguardo quanto al Ministero intimato, in difetto di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese in favore dell’Inps, che liquida in Euro 30,00 (trenta), oltre ad Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari e accessori come per legge; nulle per le spese quanto al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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