Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12190 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IMAR INDUSTRIA MOBILI ARREDAMENTI RIFINITURE SRL, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta

delega in calce al ricorso, dall’Avv. LENTINI Gaspare, elettivamente

domiciliata in Roma, Via G. Boni n. 15 presso lo studio dell’Avv.

Elena Sambataro;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 79/29/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Palermo – Sezione n. 29, in data 27/11/2006, depositata

il 18 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dr. Eduardo Vittorio

Scardaccione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Visto il ricorso iscritto al n. 3713/2008 R.G., con il quale è chiesta la cassazione della sentenza n. 79/29/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Palermo, Sezione n. 29, il 27 novembre 2006 e DEPOSITATA il 18 dicembre 2006, concernente impugnazione del diniego di condono, ai fini IRPEG ed ILOR per l’anno 1995;

Vista, pure, la relazione depositata dal Consigliere delegato, che è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti tutti gli altri atti di causa;

Considerato che ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^;

Considerato che secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Considerato che, nel caso, la formulazione dei motivi non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c. (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 20360/2007, n. 23153/2007, n. 19892/2007), posto che gli stessi non si concludono con la esplicita formulazione del quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto;

Considerato che in esito alla discussione del ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio è dell’avviso che, in applicazione della richiamata disposizione di legge e di consolidato orientamento giurisprudenziale – Cassazione SS.UU. n. 23732/2007, n. 20360/2007, 23153/2007, n. 19892/2007, n. 20603/2007, n. 16002/2007 -, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;

Considerato che nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi presupposti, non avendo l’Agenzia svolto alcuna concreta attività difensiva;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, per inammissibilità dei motivi.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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