Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12190 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 08/05/2019), n.12190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 641-2018 proposto da:

R.E., nella qualità di Amministratore di sostegno del

figlio R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIAN ENRICO PESCE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 396/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 08/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE MARINIS

NICOLA.

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza dell’8 giugno 2017, la Corte d’Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Salerno, rigettava la domanda proposta da R.E. nella qualità di amministratore di sostegno del figlio R.M., nei confronti del Ministero della Salute avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 210 del 1992, artt. 1 e 2, a seguito dei danni derivanti da vaccinazioni obbligatorie e la condanna del Ministero ad erogare le relative prestazioni;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover aderire alle conclusioni rese dal consulente incaricato di svolgere una indagine peritale ulteriore rispetto a quella svolta da altro consulente a seguito della rinnovazione in sede di gravame dell’originaria CTU, conclusioni rese nel senso dell’insussistenza di evidenze atte ad attestare la correlazione causale tra le vaccinazioni obbligatorie cui era stato sottoposto il soggetto e la sindrome autistica da cui era affetto e ciò a motivo della prevalenza accordata ai riferimenti scientifici che riconducono a fattori genetici e prenatali il determinismo dei disordini autistici, considerati più seri e credibili di quelli che accreditano l’esistenza di un rapporto causale tra vaccini e autismo;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre il R. nella qualità, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ministero;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– che il ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare in una con il vizio di omessa motivazione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 116 c.p.c. e della L. n. 210 del 1992, artt. 2 e 5, dell’art. 62 c.p.c., degli artt. 90 e 92 disp. att. c.p.c., imputa alla Corte territoriale di aver disatteso senza che ciò fosse giustificato dalle controdeduzioni di controparte le conclusioni favorevoli tanto della CTU espletata in primo grado quanto di quella resa all’esito del primo rinnovo disposto in sede di gravame per privilegiare quelle negative dell’ulteriore CTU espletata in grado di appello che, nel suo costante rifarsi alle risultanze della letteratura medica, finisce per prescindere dalla storia clinica e dallo screening diagnostico propri del soggetto interessato, che per di più versava all’epoca delle vaccinazioni in una condizione di parziale immunodeficit (soggetto iper-responder) sui quali doveva essere esclusivamente mirata l’indagine;

– che il motivo deve ritenersi inammissibile, atteso che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha mancato di fornire, all’esito di una puntuale disamina delle controdeduzioni del ricorrente stesso e delle repliche del CTU, una motivazione idonea a giustificare la propria adesione alle conclusioni negative dell’ultima CTU, motivazione fondata sul carattere meramente probabilistico dell’efficienza causale dei vaccini sull’origine della sindrome autistica che non trova smentita nei rilievi tecnici del ricorrente, risultando indimostrato l’assunto per cui la particolarità del caso (dal punto di vista della coincidenza cronologica e della condizione immunodeficitaria del soggetto) valeva a ricondurre con certezza l’origine della sindrome alle vaccinazioni cui era stato sottoposto, risolvendosi dunque le argomentazioni addotte in un mero dissenso diagnostico;

– che, pertanto, conformandosi dalla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile senza attribuzione delle spese per risultare il controricorso del Ministero della Salute tardivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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