Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12190 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 07/05/2021), n.12190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35752/2019 proposto da:

O.T., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO TACCHI VENTURI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2360/2019 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, O.T., cittadino nigeriano, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 6 giugno 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese di origine, villaggio di (OMISSIS) – nel quale aveva fatto rientro dopo i bombardamenti nel 2013 alla chiesa cristiana in cui si trovava con la famiglia – per aver “bisogno di guadagnare di più”, recandosi così “in Libia con un suo amico” e poi di lì imbarcatosi per l’Italia) dava conto del fatto che il medesimo fosse un migrante economico e, per altro verso, era generico ed inconferente, tale comunque da non poter fondare il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); b) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione di cui del citato art. 14, lett. c), in quanto, dalle esaminate COI (EASO aggiornato al novembre 2018), nella zona di provenienza del richiedente (River Cross State), sita al sud della Nigeria, non si riscontrava una situazione di conflitto armato generalizzato e di violenza indiscriminata nei confronti della popolazione civile; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendovi nel Paese di origine una situazione di compromissione del nucleo fondamentale dei diritti umani e non essendo desumibile il necessario grado di integrazione sociale dalla sola effettuazione di prestazioni lavorative regolarmente retribuite.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato al deposito “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e art. 8, comma 3 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, in riferimento alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo la Corte territoriale mancato di motivare in ordine alle circostanze di fatto che comprovavano la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della anzidetta forma di protezione.

1.1. – Il motivo è infondato.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012), deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., S.U., n. 8053/2014).

Nella sentenza impugnata non è dato riscontrare la denunciata apparenza di motivazione, avendo la Corte di appello dato contezza delle ragioni per cui ha negato la sussistenza della forma di protezione richiesta, evidenziando, in particolare, le circostanze di fatto per le quali è giunta alla decisione (cfr. sintesi nel “Rilevato che” e pp. 10/13 della sentenza impugnata), là dove le censure di parte ricorrente riguardano, piuttosto, profili di valutazione probatoria e apprezzamento del fatto che, oltre a non essere pertinenti alla denunciata violazione, investono la quaestio facti secondo il paradigma del vizio, non più veicolabile ratione temporis, dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ante riforma del 2012.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto non credibile il racconto di esso richiedente.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

In tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, in forza di un prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 6897/2020, cfr. anche Cass. n. 27503/2018 e Cass. n. 21142/2019), ossia di omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti (Cass., S.U., n. 8053/2014).

La Corte territoriale, nell’apprezzamento della credibilità del racconto del richiedente, si è attenuta al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione – con delibazione non già atomistica, ma complessiva – tutte le circostanze dedotte in giudizio, mentre le censure mosse con il ricorso (che non mettono in rilievo ulteriori e decisivi elementi di fatto la cui valutazione sarebbe stata pretermessa dal giudice di secondo grado, là dove il riferimento al “materiale fotografico allegato del 18.03.2019, nè le informazioni riportate direttamente nell’atto di appello”, è affatto generico – siccome non si dà neppure contezza dei pertinenti contenuti rappresentativi e di allegazione -, nonchè effettuato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) sono orientate piuttosto a criticare l’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che, come detto, è quaestio facti, censurata (in modo inammissibile) alla luce del paradigma di cui al previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in guisa di vizio motivazionale e non di omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver la Corte territoriale preso in considerazione fonti autorevoli, sicure e aggiornate, ma risalenti al 2016-2017 e non risultante “funzionante” l’unico link riportato a p. 9 della sentenza impugnata, ne essendo indicata la pagina di riferimento.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. n. 26728/2019).

La Corte territoriale ha dato atto – in base a COI del novembre 2018 (specificamente indicata: cfr. p. 9 e sintesi nel “Rilevato che” della non ricorrenza dei presupposti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nella zona di provenienza del richiedente (River Cross State), sita al sud della Nigeria, mentre il ricorrente ha soltanto genericamente contestato la motivazione anzidetta, alludendo a COI precedenti e veicolando una doglianza che investe direttamente l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, peraltro non calibrata rispetto a quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata.

4. – Con il quarto mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo e discusso, relativamente al “passaggio dalla Libia” di esso richiedente.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, manca di evidenziare quale specifica connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda (Cass. n. 31676/2018), posto che del contenuto specifico di questa neppure si dà idonea contezza (limitandosi il ricorso ad un generico riferimento al conflitto armato presente in Libia), a fronte, peraltro, dell’affermazione della Corte territoriale circa le sole ragioni di natura economica che la sostanziano.

5. – Ne consegue il rigetto del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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