Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12190 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 06/06/2011), n.12190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14647/2010 proposto da:

COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA LA NUOVA (OMISSIS) in

persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI Enrico, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FORTUNAT ANDREA,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore in

proprio e quale mandatario della SCCI SPA – Società di

cartolarizzazione del crediti INPS, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI,

SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

3.2.2010, depositata il 12/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Enrico Ciccotti che si riporta

alla memoria e al ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

1. con sentenza del 3 – 12.2.2010 la Corte d’Appello di Milano, in riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato l’opposizione proposta dalla cooperativa La Nuova avverso una cartella esattoriale emessa nei suoi confronti per crediti contributivi Inps, osservando, per quanto qui ancora di rilievo, che:

l’ammontare delle somme versate dall’opponente a regolarizzazione di alcune posizioni era stato detratto dal debito complessivo prima dell’iscrizione a ruolo;

stante l’occupazione prevalente (preparazione dei pasti mattutini e diurni) di una socia lavoratrice, non ricorrevano nei suoi confronti le condizioni per le agevolazioni contributive spettanti agli altri lavoratori addetti alle pulizie;

il regime sanzionatorio applicato era legittimo, poichè gli indebiti conguagli contributivi per le prestazioni di malattia e di assegno al nucleo familiare si traducevano in un omesso versamento di contributi, con le relative sanzioni;

2. avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, La Nuova coop. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; l’intimato Inps ha resistito con controricorso;

3. con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione:

alla ritenuta detrazione dal debito degli importi già versati;

alla reiezione della domanda subordinata di scomputo dal preteso credito dei contributi già pagati;

alla mancata applicazione del regime sanzionatorio previsto per il caso di indebita erogazione di indennità previdenziali a titolo di malattia e di assegno per il nucleo familiare;

3.1 i primi due profili di doglianza sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi riportato il contenuto della documentazione dalla quale, secondo l’assunto, deriverebbe il dedotto vizio motivazionale; il terzo profilo è inammissibile perchè non specifica in che termini e in forza dell’omessa considerazione di quali risultanze probatorie la ricostruzione fattuale sarebbe stata erroneamente motivata, risolvendosi piuttosto in una censura di diritto (in ordine alla quale è stato in effetti svolto il secondo motivo);

4. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto, in relazione al regime sanzionatorio contributivo di cui alla L. n. 662 del 1996, assumendo che il conguaglio per cui è causa non poteva essere parificato ad un’omissione contributiva;

4.1 il motivo è manifestamente infondato, poichè, come rilevato dalla Corte territoriale, l’indebito conguaglio si traduce nell’omesso versamento dei contributi afferenti all’erogazione dell’indennità di malattia e di assegno familiare, cosicchè, giusta l’intangibile accertamento in fatto della Corte territoriale, in tali limiti è stato applicato il relativo regime sanzionatorio;

La ricorrente ha depositato tardivamente memoria (dovendo farsi applicazione del principio secondo cui l’art. 155 c.p.c., comma 4, diretto a prorogare a primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano “a ritroso”, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di un’abbreviazione di quell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo – cfr., ex plurimis, Cass., n. 19041/2003);

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni di cui alla ricordata relazione e che, pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta), oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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