Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1219 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1219 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ROSSETTI MARCO

PU

SENTENZA

sul ricorso 27736-2007 proposto da:
TELEUNIT

S.P.A.

02236870545,

in

persona

dell’Amministratore delegato e legale rappresentante
pro-tempore, Dott. GIANFRANCO CIMICA, elettivamente
domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 15,
presso lo studio dell’avvocato FORTUNA ALESSANDRA,
2013
2034

rappresentata e difesa dall’avvocato PUGLIESE
FRANCESCO DOMENICO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

TRISCHITTA VINCENZO;

1

Data pubblicazione: 22/01/2014

- intimato –

sul ricorso 31796-2007 proposto da:
TRISCHITTA VINCENZO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio
dell’avvocato VENETO ARMANDO, rappresentato e difeso

– ricorrente non chè contro

TELEUNIT S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 507/2007 del GIUDICE DI PACE
di MILAZZO, depositata il 08/09/2007 R.G.N. 344/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato CINZIA MECO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’accoglimento p.q.r. del ricorso principale e il
rigetto del ricorso incidentale.

2

dall’avvocato PARISI NINO giusta delega in atti;

-

R.G.N. 27736/07+31796/07
Udienza del 6 novembre 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Teleunit s.p.a., fornitrice di servizi telefonici, nel 2001 chiese
ed ottenne dal Giudice di pace di Perugia un decreto ingiuntivo per l’importo
di euro 291,08 nei confronti del sig. Vincenzo Trischitta, assumendo di
esserne creditrice in virtù di un contratto di fornitura di servizi telefonici con

2. Il decreto ingiuntivo venne messo in esecuzione sei anni dopo, nel 2007,
allorché la Teleunit s.p.a. notificò al sig. Vincenzo Trischitta un atto di
precetto.
Il sig. Vincenzo Trischitta introdusse allora due giudizi nei confronti della
società Teleunit s.p.a.:
(-) un giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, dinanzi al Giudice
di pace di Perugia;
(-) un giudizio di opposizione all’esecuzione dinanzi al Giudice di pace di
Milazzo.

3. Il Giudice di pace di Milazzo, con sentenza 8.9.2007 n. 507, accolse
l’opposizione all’esecuzione, ritenendo che il decreto ingiuntivo messo in
esecuzione dalla Teleunit s.p.a. non fosse mai stato regolarmente notificato
al debitore.
Nel corpo della motivazione, ma non nel dispositivo, il Giudice di pace
dichiarò altresì “inefficace il decreto ingiuntivo opposto”.

4.

La sentenza del Giudice di pace di Milazzo è stata impugnata per

cassazione dalla Teleunit s.p.a., per tre motivi. Un quarto motivo è stato
proposto dalla società ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art.
378 c.p.c..

5. Il sig. Vincenzo Trischitta ha depositato controricorso, e proposto ricorso
incidentale fondato su un solo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il primo motivo di ricorso.

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lui stipulato, e da lui non adempiuto.

R.G.N. 27736/07+31796/07
Udienza del 6 novembre 2013

6.1. Con il primo motivo di ricorso la società Teleunit s.p.a. allega che la
sentenza impugnata sarebbe viziata da violazione di legge, ai sensi dell’art.
360, n. 3, c.p.c..
Espone che, non avendo la Teleunit s.p.a. eletto domicilio nel comune dove
aveva sede il giudice dell’esecuzione, la notifica dell’atto di citazione in
opposizione sarebbe dovuta avvenire al procuratore costituito del creditore

sig. Vincenzo Trischitta, invece, si era limitato a depositare il suo atto di
opposizione in cancelleria senza notificarlo, in violazione dell’art. 480,
comma terzo, c.p.c..

6.2. Risulta dagli atti del giudizio di merito, il cui esame è consentito dalla
natura del vizio denunciato, che l’atto di citazione in opposizione è stato
debitamente notificato al procuratore della Teleunit s.p.a. presso la
cancelleria del Giudice di pace di Milazzo (cfr. l’originale della citazione,
allegato al fascicolo depositato dal sig. Vincenzo Trischitta nel giudizio di
primo grado).
Il primo motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato.

7. Il secondo motivo di ricorso
7.1. Col secondo motivo di ricorso la Teleunit s.p.a. lamenta “la nullità della
sentenza o del procedimento”, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c..
Espone che il Giudice di pace ha dichiarato, nella motivazione della sentenza
impugnata, di ritenere che “l’opposizione vada accolta e dichiarato inefficace
il decreto ingiuntivo opposto”.
Tuttavia, secondo la ricorrente, il sig. Vincenzo Trischitta con l’opposizione
all’esecuzione non aveva affatto domandato che venisse dichiarato
inefficace il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell’esecuzione, ma
aveva domandato che venisse accertata l’insussistenza del credito azionato
dalla Teleunit s.p.a.
Di qui la nullità della sentenza, per violazione del principio di corrispondenza
tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).

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procedente, presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione. Il

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Udienza del 6 novembre 2013

7.2. Risulta dall’atto di opposizione a precetto, che in questa sede può
essere esaminato in considerazione della natura processuale del vizio
denunciato dal ricorrente, che il sig. Vincenzo Trischitta addusse a
fondamento dell’opposizione, tra gli altri motivi, l’inefficacia del decreto
ingiuntivo ottenuto dalla Teleunit s.p.a., a causa della sua irregolare

Non vi fu, pertanto, alcuno iato tra petitum e decísum.
Né rileva che il Giudice di pace abbia omesso di pronunciarsi sulle altre
domande di accertamento proposte dall’opponente, a causa della natura
assorbente del vizio per il quale il Giudice di pace ritenne di accogliere
l’opposizione. L’accoglimento di una questione preliminare, infatti, esimeva
il giudicante dall’esaminare le ulteriori doglianze formulate dall’opponente,
in virtù del generale principio frustra decisum, quod decisum non relevat, di
cui è chiara espressione negli artt. 276, comma 2, e 278, comma 2, c.p.c..

8. Il terzo motivo di ricorso.
8.1. Col terzo motivo di ricorso la Teleunit s.p.a. lamenta la violazione di
legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c..
Espone che il vizio di notificazione del decreto ingiuntivo non può essere
fatto valere con l’opposizione a precetto, ma solo con l’opposizione tardiva,
ai sensi dell’art. 650 c.p.c.. Il Giudice di pace pertanto, avrebbe violato gli
artt. 615, 644 e 650 c.p.c., decidendo una opposizione che non poteva
essere proposta.

8.2. Il motivo è fondato.
Quando l’esecuzione forzata è minacciata in virtù di un decreto ingiuntivo
dichiarato esecutivo per mancata opposizione, la parte intimata dispone in
teoria di due strumenti di difesa.

8.2.1. Nel caso in cui si dolga della totale inesistenza della notificazione del
decreto ingiuntivo, può proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.
615, primo comma, c.p.c., dinanzi al giudice competente per materia o
valore e per territorio a norma dell’art. 27 c.p.c.. Questo mezzo è

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notificazione.

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necessario quando la parte opponente nega che in suo confronto sia mai
stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile
come tale: sostiene, perciò, che l’ingiunzione è divenuta inefficace (art. 644
cod. proc. civ.) e non ha acquistato esecutorietà per la mancanza

8.2.2. Nel caso, invece, in cui la parte intimata intenda dolersi non già
dell’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, ma della sua
irregolarità, il mezzo messole a disposizione dall’ordinamento è
l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, di cui all’art. 650 c.p.c., che va
proposta dinanzi al giudice che lo ha emesso. Con questo mezzo, la parte
opponente non contesta che la notificazione sia stata eseguita, ma sostiene
che è stata fatta in modo irregolare e che perciò non ne ha avuto
conoscenza, sicché non è stata posta in grado di presentare opposizione al
decreto tempestivamente (artt. 641, primo comma, e 645 c.p.c.).
Quest’opposizione non può essere proposta oltre il termine di dieci giorni,
..,

decorrente dal primo atto di esecuzione (art. 650, terzo comma, c.p.c.).

8.3. Da ciò consegue che il debitore esecutato non può proporre opposizione
all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., se a fondamento della stessa invochi una
nullità della notificazione del decreto; per converso non può proporre
opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., se a fondamento di essa denunci
l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo.
Questi princìpi, affermati per la prima volta da Sez. 3, Sentenza n. 5884 del
14/06/1999 (Rv. 527446), sono stati in seguito condivisi dall’autorità delle
Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 9938 del 12/05/2005, Rv.
ius receptum nella giurisprudenza di

582806), e sono divenuti infine

legittimità (nello stesso senso, ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 15892 del
07/07/2009, Rv. 608806; Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 02/04/2009, Rv.
607885; Sez. 3, Sentenza n. 18847 del 09/07/2008, Rv. 604400; Sez. 3,
Sentenza n. 10495 del 01/06/2004, Rv. 573331; Sez. 1, Sentenza n.
10183 del 26/07/2001, Rv. 548488).

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dell’opposizione.

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Udienza del 6 novembre 2013

8.4. Nel caso di specie, è la stessa parte controricorrente ad ammettere (cfr.
il controricorso, pag. 8, quarto capoverso, e pag. 12, secondo capoverso)
che la notificazione del decreto ingiuntivo era affetta da un vizio che ne
comportava non la totale inesistenza, ma la giuridica nullità, a causa del
mancato invio al destinatario dell’avviso dell’avvenuto deposito dell’atto
nell’ufficio postale, a causa della assenza del destinatario.

Vincenzo Trischitta avrebbe dovuto far valere tale vizio con l’opposizione
tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., e non con l’opposizione a
precetto ex art. 615 c.p.c., la quale era pertanto improponibile.

9. Il quarto motivo di ricorso.
9.1. Col quarto motivo di ricorso la Teleunit s.p.a. ha allegato che,
sull’esistenza del credito posto a fondamento del precetto si è formato il
giudicato, in conseguenza del rigetto, da parte del Giudice di pace di Perugia,
dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. Vincenzo Trischitta.
Ha soggiunto che il giudicato si è formato dopo il deposito della sentenza
impugnata in questa sede e dopo la proposizione del ricorso per cassazione,
sicché la relativa eccezione poteva essere sollevata anche in sede di
legittimità.

9.2. Tale motivo è teoricamente ammissibile, avendo ripetutamente
affermato questa Corte (anche a Sezioni Unite) che l’esistenza del giudicato
esterno, ove sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, può
essere dedotta e documentata fino all’udienza di discussione (Sez. 3,
Sentenza n. 1883 del 27/01/2011, Rv. 616403; Sez. 1, Sentenza n.
26041 del 23/12/2010, Rv. 615854; Sez. 3, Sentenza n. 5360 del
05/03/2009, Rv. 606957; Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv.
589695).
L’esame del motivo tuttavia resta assorbito dall’accoglimento del terzo
motivo di ricorso. La ritenuta improponibilità dell’opposizione all’esecuzione,
infatti, preclude la possibilità di esaminarne il merito, e quindi l’esistenza del
giudicato.

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Da ciò discende che, in virtù dei principi esposti ai §§ precedenti, il sig.

etkt-

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10. Il ricorso incidentale.
10.1. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il sig. Vincenzo Trischitta
lamenta sia la nullità della sentenza (ex art. 360, n. 4 c.p.c.), sia la
violazione di legge, sia la “omessa valutazione di punto di diritto”, per avere

prescrizione del credito vantato dalla Teleunit s.p.a..

10.2. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorso principale: ed infatti
anche la prescrizione del credito è questione attinente il merito dei rapporti
tra creditore e debitore, da farsi valere con l’opposizione al decreto
ingiuntivo, e non con l’opposizione agli atti esecutivi.
11. Le spese.
11.1. Il presente giudizio, per quanto attiene la disciplina delle spese, è
soggetto alle previsioni di cui all’art. 92 c.p.c. nel testo anteriore alle

W.
,

modifiche introdotte dall’art. 45, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n.69.
Tali modifiche infatti, ai sensi dell’art. 58, comma primo, della legge
medesima, si applicano ai giudizi introdotti dopo la data della sua entrata in
vigore. La legge n. 69 del 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140
del 19 giugno 2009, è entrata in vigore il 4 luglio 2009, e quindi
successivamente all’introduzione del presente giudizio, avvenuta con atto
notificato il 27.3.2007.

11.2. Nei giudizi soggetti ratione temporis alle previsioni dell’art. 92 c.p.c.
precedenti le modifiche introdotte nel 2009, ove manchi una soccombenza
reciproca, la compensazione delle spese può essere disposta non solo
quando ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella
motivazione”,

ma anche soltanto quando sussistano

“giusti motivi,

esplicitamente indicati nella motivazione” (come stabiliva l’art. 92, comma

secondo, c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 2, comma primo, lettera (a),
della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile con effetto dal 1° marzo

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la sentenza di merito omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione di

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2006, ai sensi dell’art. 2, comma quarto, della stessa legge, nel testo
modificato dall’art. 39 quater, comma secondo, del d.l. 30 dicembre 2005, n.
273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51).

11.3. Nel presente giudizio ritiene questa Corte che la qualità delle parti
(una società per azioni da un lato; una persona fisica dall’altro); il

dell’obbligazione dedotta in giudizio (un contratto c.d. “di massa”); la
circostanza che la società Teleunit s.p.a. abbia comunque ottenuto in altra
sede il definitivo riconoscimento delle proprie ragioni con sentenza passata
in giudicato, costituiscano nel loro complesso ed unitariamente valutati
giusti motivi per la compensazione delle spese del presente e dei precedenti
gradi di giudizio, ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c..
Resta, fermo, ovviamente, il diritto della Teleunit s.p.a. alla ripetizione delle
spese eventualmente pagate al sig. Vincenzo Trischitta in esecuzione della
sentenza di primo grado, le quali costituiscono un indebito oggettivo ex art.
2033 c.c..
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 382, comma terzo, c.p.c.:
-) accoglie il ricorso principale;
– ) cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
– ) dichiara assorbito il ricorso incidentale;
– ) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 6 novembre 2013.

contenuto economico della controversia (290 euro); il titolo

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