Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1219 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17471-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 31/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 30/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di cui in epigrafe, che rigettava l’appello da essa Agenzia proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia. Quest’ultima aveva accolto il ricorso proposto da G.G. avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di riliquidazione e rimborso delle somme già versate in relazione all’avviso di liquidazione di immobili caduti in successione, istanza che era motivata dall’entrata in vigore (successivamente all’avvenuto pagamento dell’imposta) della L. n. 374 del 2000, art. 74, comma 5 che prevede la retroattività, anche ai fini Invim, dei minori estimi catastali di cui al D.L. n. 16 del 1993, art. 2.

Il ricorso per cassazione è articolato in un unico motivo;

l’intimato non ha controdedotto.

Diritto

MOTIVAZIONE

L’Ufficio ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater; L. n. 342 del 2000, art. 74; dei principi generali in materia di retroattività della legge, inoppugnabilìtà degli atti impositivi, di rimborsi d’imposta e del loro combinato disposto; oltre vizio della motivazione. Lamenta che la sentenza impugnata, – pur essendo incontroverso sia che il contribuente non abbia mai impugnato l’avviso di liquidazione emesso per il recupero dell’Invim sulla differenza tra valore tabellare e valore dichiarato, sia che il 24.7.2000 abbia versato l’imposta richiesta -, abbia ritenuto di sindacare il diniego di esercizio di autotutela, così rigettando l’appello dell’ufficio. Il ricorso è manifestamente fondato secondo i principi costantemente affermati da questa Corte (Cass. 15451 del 2010, conforme a S.U. n. 9669 del 2009 e n. 7388 del 2007; Cass. n. 11457 dei 2010) che, in ordine all’impugnabilità del diniego di autotutela, ha ritenuto che “Il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Ne consegue che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria”.

In effetti non è dato al giudice tributario di invadere la sfera discrezionale collegata ed esercitata dalla Pubblica Amministrazione nell’esercizio del potere di annullamento dell’atto amministrativo in autotutela, pena il superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima. E tanto spiega perchè non possa ritenersi che tale potere di annullamento dell’atto in autotutela costituisca un mezzo di tutela del contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti, anche se lo stesso finisce con l’incidere sul rapporto tributario e, quindi, sulla posizione giuridica del contribuente.

Ha pertanto errato il giudice dell’appello che, in violazione dei principi sopraesposti, ha affermato “si ritiene applicabile al caso in esame il principio di autotutela” e ne ha fatto discendere un obbligo per la amministrazione, una volta verificata l’infondatezza della pretesa tributaria, “di ritirarla o di ridarla”.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Tenuto conto dell’epoca di formazione dei principi sopra enunciati vengono integralmente compensate le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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