Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1219 del 18/01/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1219 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso 8251-2017 proposto da:
TING, ricorso non depositato;
– ricorrente contro
\GI’,NZ \ DI 1,1 i 1:,NTRATI
11210661002, in
Persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, \T\ DIII
.PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GEN1′,RAI DIji3O
–
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 928/1/2016 della COMMISSIONI’,
TRIBUTARIA RI’,GION, I i I di TORINO, depositata il 14/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. \ I \RCI )
1-1COBELLIS.
Data pubblicazione: 18/01/2018
Rilevato che il ricorso proposto da Lu Ting, notificato il 14/2/2017,
non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta
certificazione della cancelleria Centrale Civile del 10/4/2017 .
Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di
vore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in complessivi C 3.200,00, oltre spese prenotate a debito;
Considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la ricorrente
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q. M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente
alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi C 3.200,00
oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
t
quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 29/11/2017
Il Presidente
improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione, in fa-