Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12189 del 14/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12189
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Civitavecchia con ordinanza n. R.G. 3528/2014 del 16/12/2014,
depositata il 22/12/2014, nel procedimento pendente tra:
F.F.;
PREFETTURA DI CASERTA, EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);
– intimate –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. FEDERICO
SORRENTINO che chiede visto l’art. 380 ter c.p.c. di dichiarare
l’inammissibilità dell’istanza di regolamento d’ufficio, con le
conseguenze di legge;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/04/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che:
con ordinanza del 16.12.2014, il Tribunale di Civitavecchia sollevava conflitto negativo di competenza nella causa iscritta al n. R.G. 3528/2014 tra F.F. e Equitalia Sud s.p.a. (avente ad oggetto opposizione al preavviso di fermo amministrativo) rispetto alla sentenza n. 1096 del 2014 con la quale il Giudice di pace di Caserta aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, individuando nel tribunale il giudice competente, in funzione di giudice dell’esecuzione, ritenendo che la controversia dovesse essere qualificata non come opposizione all’esecuzione, ma come opposizione D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7 con competenza del giudice di pace del luogo della avvenuta violazione;
viste le conclusioni del Procuratore generale, che conclude per l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto tardivamente, non alla prima ma solo alla seconda udienza di trattazione, all’esito della quale il giudice successivamente adito si riservava, senza preannunciare nella predetta udienza l’intenzione, se non di provvedere ai sensi dello stesso art. 45 c.p.c., quanto meno di voler esaminare la questione dell’elevazione del conflitto (Cass. n. 16143 del 2015).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto alla ammissibilità del ricorso, previa verifica degli atti, che:
– all’udienza di prima comparizione e trattazione del 5.11.2014, la questione di competenza del giudice adito non è stata oggetto di discussione, ma il giudice ha rinviato la causa per trattazione disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio dinanzi al giudice di pace; solo alla successiva udienza del dicembre 2014 il giudice si riservava senza che, anche in questa sede, si desse atto a verbale della esistenza di una questione di competenza, e solo all’esito della riserva proponeva il regolamento di competenza d’ufficio;
che alla causa in esame si applicano gli artt. 38, 28 e 183 c.p.c. nella formula entrata in vigore dal 4 luglio 2009 in poi, che prevedono tra l’altro che l’incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile possano essere rilevate d’ufficio ma non oltre l’udienza di prima comparizione e trattazione;
ne discende, conformemente ai rilievi del P.G. l’inammissibilità del proposto regolamento.
PQM
Dichiara inammissibile il regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016