Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12189 del 08/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 08/05/2019), n.12189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 580-2018 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

CHIODA;

– ricorrente –

contro

AUSTRIA TUBI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1665/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE MARINIS

NICOLA.

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 12 ottobre 2017, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da F.G. nei confronti della Austria Tubi S.r.l., avente ad oggetto l’accertamento dell’inadempimento della Società di procedere con decorrenza dall’1.1.2016 all’assunzione del F. con contratto a tempo determinato della durata di due anni quale dirigente con retribuzione lorda annua di Euro 80.000,00 e la condanna della Società al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione dovuta o altrimenti determinato anche in via equitativa;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la pretesa del F. derivare dal contratto preliminare di cessione di quote dal medesimo concluso con la società Reathgate LLC S.r.l. da qualificarsi, nonostante la firmataria del contratto in nome della predetta Società fosse anche rappresentante legale della Austria Tubi S.r.l., res inter alios acta e come tale inopponibile alla Società convenuta, non significative ex art. 2729 c.c., ai fini della riferibilità alla Società medesima, dell’obbligazione dedotta, sia le mail in cui la rappresentante della Società richiamava quell’impegno, tutte anteriori alla stipula del contratto a progetto con cui le parti in data 16.3.2015 formalizzavano la propria collaborazione per il periodo 1.4/31.12.2015, sia il contratto medesimo che, per quanto corrispondente all’attuazione della prima fase dell’impegno in parola, non poteva implicare l’impegno alla successiva assunzione a termine, sia la mancata contestazione dell’obbligo di assunzione da parte del legale della Società ed irrilevanti, stante la ritenuta decisività delle emergenze documentali, i mezzi istruttori richiesti dal F.;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre il F., affidando l’impugnazione a cinque motivi, in relazione alla quale la Società, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– che il ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. e dell’art. 116c.p.c., imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del riferimento alla precedente intesa formalmente intervenuta con altra Società ma conclusa da soggetto che contestualmente rivestiva il ruolo di rappresentante legale di Austria Tubi S.r.l., recato dalla mail di provenienza di quest’ultima Società, implicante, a suo dire, l’assunzione in capo alla medesima Società dell’obbligo dedotto nella precedente intesa cui era rimasta formalmente estranea;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., il ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica oltre che il difetto di motivazione del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’impossibilità di attribuire rilevanza probatoria, quali elementi presuntivi gravi precisi e concordanti, ai comportamenti della Società e dei suoi rappresentanti e mandatari successivi all’originaria intesa;

– che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 2730 e 2733 c.c., degli artt. 115,228 e 244 c.p.c., è prospettata in relazione alla decisione della Corte territoriale di non ammettere i mezzi istruttori, interrogatorio formale della rappresentante legale della Società e prova testimoniale richiesti dal ricorrente;

– che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., il ricorrente, in relazione al ritenuto contenuto obbligatorio della mail proveniente da Austria Tubi S.r.l., imputa alla Corte territoriale il mancato accertamento istruttorio, con onere probatorio a carico della Società, dell’estinzione o della modificazione dell’obbligo ivi assunto dalla Società medesima;

– che con il quinto motivo il ricorrente ripropone la medesima censura di cui al precedente motivo sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio;

– che l’impugnazione proposta, per quanto articolata su cinque motivi, ruota su un assunto di fondo dato dal gravare dell’obbligo di assunzione a termine del ricorrente quale dirigente, formalmente convenuto nell’intesa contrattuale conclusa con la società Reathgate LLC S.r.l., direttamente in capo alla Austria Tubi S.r.l., per esserselo questa assunto con la successiva mail con cui, dal dominio di posta elettronica della Società, la rappresentante legale della stessa, investita dello stesso ruolo presso la Reathgate LLC S.r.l. e firmataria dell’originaria intesa, confermava l’obbligo ivi concordato, assunto che, peraltro, la Corte territoriale ha disconosciuto sulla base di una lettura della stessa mail e dei comportamenti successivi della Austria Tubi S.r.l. in termini di inidoneità degli stessi a superare il dato giuridico formale della riferibilità dell’obbligo al soggetto contraente dell’intesa negoziale di cui quell’obbligo era oggetto, di conseguenza correttamente ritenendo l’irrilevanza delle richieste istruttorie volte ad asseverare il contrario assunto, pronunciamento questo che non risulta efficacemente contrastato in questa sede con censure che evidenzino il malgoverno da parte della Corte territoriale delle regole di interpretazione delle dichiarazioni negoziali o l’incongruità logica e giuridica della valutazione delle risultanze istruttorie, limitandosi il ricorrente ad opporre ad esso puramente e semplicemente la riproposizione del proprio originario assunto, il che comporta l’inammissibilità di tutti i motivi, da ritenersi per quanto detto palesemente connessi e suscettibili qui di trattazione congiunta, in cui si articola la proposta impugnazione;

– che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile senza attribuzione delle spese per non aver la Società intimata svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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