Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12188 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26619-2019 proposto da:

G.A., M.M., rappresentati e difesi dall’avv.to

Piera Giardina con studio in Civitanova Marche via F. Filzi n. 15;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 2307/2015 della Corte Suprema di Cassazione Di

Roma, depositata il 06/02/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Casadonte Annamaria.

Fatto

RILEVATO

che:

– è chiesta la correzione dell’errore materiale del dispositivo dell’ordinanza n. 2307/2015, nella parte in cui condanna il Ministero della giustizia, in luogo del Ministero dell’economia e delle finanze, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il ricorso, proposto ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c., va accolto perchè il Ministero della giustizia non era parte del giudizio, avente ad oggetto la domanda di equa riparazione in relazione ad un giudizio amministrativo, sicchè è evidente l’errore materiale contenuto nel dispositivo laddove, e peraltro solo in relazione alle spese di lite, il Collegio indica quale soggetto tenuto il Ministero di giustizia anzichè il Ministero dell’economia e delle finanze;

– va, quindi, disposta la correzione dell’ordinanza n. 2307/2015, nel senso che laddove nel dispositivo è scritto “Ministero della giustizia” deve intendersi “Ministero dell’economia e delle finanze”.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 2307/2015 nel senso che laddove nel dispositivo è scritto “Ministero della giustizia” deve intendersi Ministero dell’economia e delle finanze”. Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile – 2, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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