Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12188 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 22/10/2015, dep. 14/06/2016), n.12188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7041-2014 proposto da:

B.T., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

LETIZIA, rappresentati e difesi dall’avvocato FULVIO DE ANGELIS

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1659/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

22/07/2013, depositato il 13/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Fulvio De Angelis difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19 gennaio 2010 presso la Corte di appello di Perugia B.T., + ALTRI OMESSI proponevano, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non sofferto a causa della non ragionevole durata del processo introdotto dinnanzi al T.A.R del Lazio, con ricorso depositato in data 11 giugno 2001, volto ad ottenere l’annullamento dei bandi dei corsi polivalenti per insegnanti di sostegno all’handicap, non ancora concluso alla data di proposizione della presente domanda.

La Corte di appello adita, con decreto in data 13 settembre 2013, rigettava il ricorso per essere stato il giudizio definito con provvedimento di perenzione del 14.03.2012, depositata l’istanza di prelievo solo il 23.11.2010, in via del tutto strumentale per non incorrere nella sanzione di improcedibilità dei ricorsi ai sensi della L. n. 89 del 2001, tanto che – successivamente – pur avendo ricevuto tempestivo avviso, non hanno presentato l’istanza di fissazione di udienza per evitare la perenzione.

Avverso tale decisione gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c.. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con i due motivi i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e ss e dell’art. 6 della Convenzione EDU, oltre a vizio di motivazione, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia omesso di rilevare che una prima istanza di prelievo era stata dagli stessi depositata già in data 18.1.2010.

Inoltre sono state valutate ai fini della determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, vicende successive alla introduzione della domanda di equa riparazione. Del resto per principio generale la mancata presentazione di istanze sollecitatorie non costituisce di per sè presunzione di disinteresse per la decisione di merito.

I motivi – da trattare congiuntamente per la loro connessione argomentativa – sono fondati.

I ricorrenti, nella sostanza, lamentano che la Corte di merito abbia ritenuto insussistente il patema d’animo, conseguente alla durata del giudizio amministrativo, avente ad oggetto l’annullamento dei bandi dei corsi polivalenti per insegnanti di sostegno all’handicap, con i quali la loro posizione lavorativa diveniva precaria, giudizio promosso dagli stessi dinanzi al TAR del Lazio nel 2001 e conclusosi con decreto emesso nel 2012, dichiarativo della perenzione.

Deducono che la corte territoriale, dopo aver accertato l’effettiva violazione del termine ragionevole del processo, ha poi erroneamente escluso la sussistenza del danno non patrimoniale, valorizzandone l’esito finale di perenzione, in conseguenza del disinteresse dimostrato dalle stesse parti, ritenuto incompatibile con il paterna d’animo e la tensione presuntivamente connaturali alla prolungata pendenza processuale.

Costituisce principio costantemente affermato da questa Corte che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo di cui all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ne consegue che il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale se non ricorrono, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. SS.UU. 1338 del 2004), salvo che questo si sia resa responsabile di lite temeraria o di vero e proprio abuso del processo (Cass. n. 28341 del 2008).

Da tale principio la Corte territoriale si è discostata, in quanto ha attribuito rilevanza preclusiva del danno ad una circostanza sopravvenuta quando già era maturata la violazione del termine ragionevole, come tale, inidonea ad escludere retroattivamente la sussistenza del pregiudizio negli anni pregressi. Oltre al rilievo che il comportamento postumo delle parti ben poteva essere posto in rapporto di dipendenza causale proprio con il ritardo prolungato nella definizione del processo amministrativo, che, alterando la proporzione tra costi e benefici, aveva plausibilmente determinato la rinunzia a coltivarlo.

L’accoglimento dei motivi comporta la cassazione del provvedimento impugnato.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 22 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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