Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12188 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 07/05/2021), n.12188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35524/2019 proposto da:

A.T., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 907/2019 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO,

depositata il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi (erroneamente indicato il quarto come “5”), A.T., cittadino (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, resa pubblica il 30 aprile 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese di origine per le minacce di morte da parte di gruppo terroristico che aveva assaltato il ristorante che l’ A. medesimo gestiva in Karachi e che lo aveva poi rintracciato nella diversa provincia del Punjab per ucciderlo) non era attendibile, palesando contraddizioni, incoerenze ed elementi implausibili, così da non poter fondare il riconoscimento della status di rifugiato, comunque non riconducibile, nemmeno in astratto, alla vicenda narrata; b) non sussistevano, comunque, i presupposti per il riconoscimento della protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non venendo in rilievo le ipotesi di cui alle lettere a) e b) e, quanto alla lett. c), dalle esaminate COI (EASO 2017, PIPS 2017), sia nella zona di Karachi, che tanto più nel Punjab, non si riscontrava una situazione di conflitto armato generalizzato e di violenza indiscriminata nei confronti della popolazione civile; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo state dedotte circostanze tali da evidenziare una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato al deposito “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 116 c.p.c., per aver la Corte territoriale fornito una motivazione del tutto prescindente dai documenti prodotti in atti relativi a circostanze decisive (denuncia di attacco al ristorante il 15 dicembre 2009; denuncia per la morte delle due sorelle del 6 gennaio 2010; certificato di morte, per omicidio, delle due sorelle il 6 gennaio 2010; contratto di locazione abitativa in (OMISSIS); biglietto da visita del ristorante) e ciò nonostante affermato l’inattendibilità del racconto di esso richiedente.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per aver la Corte territoriale mancato di valutare lo sforzo compiuto da esso richiedente nel circostanziare le dichiarazioni e nel fornire elementi di riscontro (ossia la documentazione indicata sub p. 1, che precede), senza peraltro attivare il doveroso potere istruttorio.

2.1. – I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Con essi è censurata, sotto distinti profili, la decisione della Corte territoriale in punto di esclusa credibilità della narrazione del richiedente. Si tratta di presupposto inerente al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), che la Corte territoriale ha comunque escluso potessero sussistere anche là dove il racconto dell’ A. potesse reputarsi credibile (cfr. sintesi nel “Rilevato che” e pp. 11 e 12 della sentenza impugnata). Tali ultime rationes decidendi, idonee a sorreggere autonomamente la decisione, non state fatte oggetto di impugnazione (avendo il ricorrente delimitato l’impugnazione alla lett. c) dell’art. 14 citato, rispetto alla quale forma di protezione internazionale non rileva il profilo della credibilità della narrazione) e, quindi, le doglianze mosse con i motivi in esame sono inammissibili perchè vertenti su questione non decisiva.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e art. 14, lett. c), per aver la Corte territoriale mancato di valutare, attraverso il doveroso approfondimento istruttorio, la situazione oggettiva di violenza presente nella zona di (OMISSIS), nella regione del Sindh.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha valutato, specificamente e in base a fonti attendibili, la situazione di violenza presente in (OMISSIS), ritenendola, con motivazione adeguata, non integrante i presupposti di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il ricorrente non censura affatto la idoneità delle fonti informative utilizzate dal giudice di merito, anzi alle stesse si riferisce, assumendo, però, che evidenzino una situazione diversa, con ciò sostituendosi (inammissibilmente) alla Corte territoriale nell’apprezzamento di fatto ad essa riservato.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per non aver la Corte territoriale operato la necessaria comparazione tra integrazione sociale e situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio, tenuto conto del pericolo che esso richiedente correrebbe nel ritrovarsi a (OMISSIS).

4.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha operato la necessaria comparazione effettiva tra la condizione di inserimento sociale raggiunto dal ricorrente – che costituisce un elemento idoneo a concorrere nella configurazione la sua vulnerabilità – con quella nella quale egli si sarebbe venuto a trovare in caso di rientro nel Paese di origine, in relazione alla tutela dei suoi diritti fondamentali, là dove il ricorrente non deduce critiche specifiche avverso la valutazione in concreto effettuata dal giudice del merito, limitandosi a ribadire quali siano le coordinate normative e giurisprudenziali della materia, soffermandosi poi essenzialmente sul profilo della integrazione in Italia, di per sè non dirimente se isolatamente considerato.

5. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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