Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12187 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31181-2019 proposto da:

P.E., L.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, 34, presso lo studio dell’avvocato

ETTORE TRAVARELLI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 10524/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto da C.G. ed altri nei confronti del Ministero della Giustizia, avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia depositato l’8 giugno 2012, la Sesta – 2 Sezione Civile di questa Corte, con sentenza 21 maggio 2015, n. 10524, ha così provveduto: “La Corte accoglie il primo e il quinto motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore delle parti ricorrenti della somma di Euro 18.250,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo; condanna inoltre il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, Euro 750,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, e al pagamento di metà delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per l’intero in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie e agli accessori di legge, dichiarando compensata la restante metà”;

che peraltro, nella intestazione della sentenza e in motivazione, la sentenza 21 maggio 2015, n. 10524 individua quali ricorrenti, tra gli altri, ” Lu.An.”, invece che ” L.A.”, nonchè ” Pa.Em.”, invece che ” P.E.”;

che per la correzione degli errori materiali occorsi in questa sentenza L.A. e P.E. hanno proposto ricorso, con atto notificato l’11 ottobre 2019 al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato, lamentando l’erronea indicazione come ricorrenti, tra gli altri, di ” Lu.An.”, invece che ” L.A.”, nonchè di ” Pa.Em.”, invece che ” P.E.”;

che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il ricorso è ammissibile, giacchè il contrasto tra l’individuazione delle parti ricorrenti e la pronuncia adottata, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile “ictu oculi” dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità; considerato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

P.Q.M.

La Corte ordina la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione 21 maggio 2015, n. 10524, attraverso la sostituzione, nella intestazione ed in motivazione, del nome dei ricorrenti ” L.A.” in luogo di ” Lu.An.”, nonchè di ” P.E.” in luogo di ” Pa.Em.”. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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