Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12187 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7327-2014 proposto da:

SEN SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 58, presso lo studio

dell’avvocato ROMANO CERQUETTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO MONTEVERDE giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38,

presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LEONARDO BOTTAZZI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8537/2012 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 12/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Raffaele Sperati (delega verbale avvocato Fabio

Alberici) difensore della controricorrente che si riporta agli

scritti e chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La S.E.N. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro la s.p.a. Leasint avverso la sentenza del 12 luglio 2012 con cui il Tribunale di Milano ha provveduto in primo grado su una controversia inter partes.

L’impugnazione è stata proposta a seguito della pronuncia da parte della Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 10 settembre 2013, dell’inammissibilità dell’appello proposto dalla ricorrente contro detta sentenza.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso la s.p.a. Mediocredito Italiano, qualificandosi come già Leasint s.p.a. in forza di un atto notarile di fusione del 20 dicembre 2013.

3. Prestandosi il ricorso alla trattazione con il rito di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, della quale è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

3.1. Nel ricorso la ricorrente non ha allegato che l’ordinanza della Corte d’Appello non sarebbe stata a lui comunicata.

Peraltro, dalla copia autentica dell’ordinanza ex art. 348 c.p.c., comma 3, emerge che la pubblicazione dell’ordinanza venne effettuata con avviso telematico lo stesso giorno 10 settembre 2013.

In tale situazione il ricorso appare tardivamente proposto, in quanto avrebbe dovuto notificarsi nei sessanta giorni da detta comunicazione telematica, maggiorati dei giorni dall’11 al 15 settembre 2013 in cui operava la sospensione per il periodo feriale, mentre la notifica è stata fatta nel marzo del 2014.

L’art. 348-ter c.p.c., comma 3 prevede che il termine per l’impugnazione, riferito alla sentenza di primo grado, decorre infatti dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore e, quindi, per il caso di mancanza dell’una e dell’altra formalità, prevede l’operatività del c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Ne segue che chi esercita il diritto di ricorrere in cassazione, se è avvenuta la comunicazione dell’ordinanza deve rispettare il termine di sessanta giorni da essa, posto che l’art. 348-ter, comma 3, secondo inciso, quando allude al termine per proporre ricorso per cassazione, allude a quello di cui al secondo comma dell’art. 325 c.p.c. Solo per il caso che la controparte abbia notificato la sentenza prima della comunicazione (che l’art. 133 c.p.c. assoggetta ad un termine di cinque giorni e ciò anche nel testo applicabile alla controversia) notifichi, il termine de quo decorre dalla notificazione. Lo stesso decorso si verifica se la cancelleria ometta del tutto la comunicazione. In fine, solo qualora risulti omessa la comunicazione e manchi anche la notificazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

3.2. Peraltro, nell’esposizione del fatto, neppure si dice quali fossero stati i motivi dell’appello, indicazione necessaria per rispettare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, non potendosi neppure comprendere se le questioni ora sollevate contro la sentenza di primo grado con esse erano state al giudice d’appello devolute (si vedano già le ordd. nn. 8940, 8941, 8942 e 8943 del 2014 di questa Corte).

Sicchè si configurerebbe anche e comunque inammissibilità per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 3”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquemilaottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per lege.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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