Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12187 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 07/05/2021), n.12187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35513/2019 proposto da:

O.E., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato IVANA CALCOPIETRO.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1088/2019 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE,

depositata il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, O.E., cittadino (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, resa pubblica il 22 maggio 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava: a) vi era giudicato interno sulle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione umanitaria, in quanto il rigetto in primo grado non era stato fatto oggetto di gravame; b) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto: 1) i fatti narrati dal richiedente (aver lasciato il Paese di origine a seguito delle violenze subite dai militari che avevano fatto sgomberare, senza indennità alcuna, l’abitazione dove viveva) non erano correlati “alla domanda di protezione sussidiaria, per come riproposta nel giudizio di appello, atteso che dall’atto di impugnazione non viene fatto cenno alcuno a tale vicenda nè viene censurata la valutazione di inattendibilità del narrato effettuata dal Tribunale” e, in ogni caso, i fatti stessi non era comprovati in ragione della loro incongruenza e per l’assenza di elementi di riscontro; 2) nella zona di provenienza del richiedente, secondo le informazioni desunte dalle COI (tra cui, da ultimo, il rapporto 2018 HRW), non si riscontrava una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata contro la popolazione civile.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non aver la Corte territoriale esaminata la situazione della Nigeria in base a fonti aggiornate, avendo individuato quelle più recenti in fonti del 2017, peraltro, mancando di considerare la zona di effettiva provenienza di esso richiedente, ossia il villaggio di (OMISSIS), nonchè omettendo di specificare la fonte e l’anno di sua pubblicazione, non tenendo conto di quelle più recenti, come disponibili dal sito “(OMISSIS)” del maggio 2019, ovvero COI EASO del 2018.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17, per aver la Corte territoriale negato il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui dell’art. 14 citato, lett. c), mancando di considerare le fonti informative più recenti sia in riferimento all’Edo State, che al Delta State, nonchè negato il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del medesimo art. 14, lett. a) e b), errando nel valutare la credibilità di esso richiedente, senza attivare, peraltro, i poteri istruttori, nè ammettendo l’audizione richiesta anche in sede di gravame.

3. – Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27 e art. 35 bis, commi 10 e 11, artt. 10-16 direttiva 2013/32/UE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per l’omessa audizione di esso richiedente, richiesta sia in primo che in secondo grado, con ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto l’audizione “non correlata ai motivi di appello”.

4. – Va scrutinato per priorità logica il terzo motivo, il quale è inammissibile.

Con esso, infatti, non è idoneamente censurata l’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata in forza della quale la Corte territoriale ha accertato non aver il ricorrente riproposto in grado di appello la vicenda originariamente narrata, nè censurato la valutazione di inattendibilità espressa dal Tribunale, là dove il ricorrente si è limitato a criticare, in modo generico e, soprattutto, non pertinente, l’affermazione della assenza di correlazione tra la “audizione” e i motivi di appello, ciò che invece il giudice del merito ha riferito alla domanda di protezione nei termini appena evidenziati.

5. – Il primo e il secondo motivo sono in parte infondati e in parte inammissibili.

E’ inammissibile la doglianza, peraltro generica, riferita al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in quanto l’inammissibilità della censura veicolata con il terzo motivo priva di rilevanza la denuncia in esame, non potendo essa far leva sulla situazione personale di esposizione a rischio del richiedente (quale presupposto essenziale della forma di protezione richiesta) esclusa da detto scrutinio.

Quanto alle restanti censure – incentrate sulla protezione di cui del citato art. 14, lett. c), va rammentato, anzitutto, che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13449/2019; Cass. n. 9230/2020; Cass. n. 13255/2020).

Tuttavia, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037/2020). Quanto a quest’ultimo profilo, l’indicazione delle fonti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, quali ad esempio, i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale, come Amnesty International e Medici senza frontiere (Cass. n. 13253/2020).

In riferimento, poi, al profilo di travisamento della prova, va rammentato che solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l’ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (Cass. n. 3796/2020).

Nella specie, la Corte territoriale ha dato atto, in base ad intelligibile ricognizione delle fonti informative consultate e facendo riferimento alla più recente COI del 2018 HRW, della situazione oggettiva presente in Nigeria, con riferimento sia all’Edo State, sia alle zone del delta del Niger, valutandone la portata, così da consentire il sindacato su tale motivazione, la quale, inoltre, non presenta alcuna intrinseca contraddizione tra le affermazioni esposte.

Per contro, il ricorrente, oltre a fare riferimento a fonti (sito “(OMISSIS)”) addirittura successive alla sentenza impugnata e, in ogni caso, non dotate della stessa specifica e diretta attendibilità propria di quelle utilizzate dal giudice di merito ovvero a fonti informative precedenti temporalmente ad esse e analoghe a quelle indicate nella sentenza impugnata, non evidenzia alcun travisamento del corredo probatorio su un punto decisivo, insistendo su circostanze non dirimenti o anche già considerate dalla Corte territoriale, della quale censura l’operato apprezzamento della quaestio facti.

3. – Ne consegue il rigetto del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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