Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12186 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21026-2019 proposto da:

G.M., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GUIDI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 5225/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto da G.M. nei confronti del Condominio di (OMISSIS), avverso la sentenza n. 1666/2013 della Corte d’appello di Torino, depositata il 31 luglio /2013, la Sesta – 2 Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza 6 marzo 2018, n. 5225, ha così disposto: “La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione”;

che peraltro la stessa ordinanza 6 marzo 2018, n. 5225, in motivazione, a pagina 3 enunciava: “Il Collegio rileva che l’analisi del secondo motivo di ricorso sia preliminare rispetto alla valutazione del primo mezzo. La doglianza è fondata”, e a pagina 5 specificava: “l’accoglimento del secondo motivo conduce all’assorbimento del primo mezzo relativo alle spese liquidate in appello. Spese che dipendono dall’esito del giudizio di rinvio”

che per la correzione degli errori materiali occorsi in questa ordinanza G.M. ha proposto ricorso, con atto non notificato al Condominio di (OMISSIS), lamentando l’erronea statuizione “La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo”, in luogo di quella esatta “La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo”;

che la mancata notificazione del ricorso ad istanza della parte interessata entro il termine perentorio indicato dall’art. 391 bis c.p.c., comma 1, non preclude la correzione della sentenza o dell’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione su rilievo d’ufficio in qualsiasi tempo;

considerato che il contrasto tra dispositivo e motivazione, quanto all’individuazione del motivo di ricorso accolto e del conseguente assorbimento, non incide sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, e perciò non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile “ictu oculi” dal testo, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità;

considerato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

P.Q.M.

La Corte ordina la correzione dell’errore materiale occorso nella l’ordinanza della Corte di cassazione, Sesta-2 Sezione Civile, 6 marzo 2018, n. 5225, attraverso la sostituzione, nel dispositivo, della frase “La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo” con la frase “La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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