Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12185 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10119-2019 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ADRIANA, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PORPORA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMILIANO SCOTTA,

ENRICO MARIA SCOTTA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 8516/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto dal Condominio (OMISSIS), nei confronti del Condominio (OMISSIS), avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1970/2012, depositata il 06/12/2012, la Seconda Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza 6 aprile 2018, n. 8516, ha così provveduto: “La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge “;

che peraltro, in motivazione, a pagina 3, l’ordinanza 6 aprile 2018, n. 8516, affermava dapprima che “non si è costituito l’intimato Condominio di (OMISSIS)”, e poi che “… il ricorso va rigettato con conseguente condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell’intimato e liquidate come in dispositivo”;

che per la correzione degli errori materiali occorsi in questa ordinanza il Condominio (OMISSIS), ha proposto ricorso, con atto notificato il 3 aprile 2019 al Condominio (OMISSIS), lamentando la disposta condanna alle spese del giudizio di cassazione, in quanto il Condominio (OMISSIS), era “rimasto contumace durante l’intero giudizio di Cassazione” e “non ha anticipato sicuramente la somma di Euro 200,00 per spese”;

che l’intimato Condominio (OMISSIS), non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il relatore della sezione, nella proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha ravvisato l’inammissibilità del ricorso alla correzione degli errori materiali;

che il ricorrente ha presentato memoria;

che tuttavia, ad avviso del collegio, il ricorso è ammissibile, giacchè l’attribuzione delle spese relative al procedimento di cassazione alla parte intimata che non si sia ivi costituita, in violazione dell’art. 91 c.p.c. (il quale suppone che la condanna alle spese di lite sia effettuata in favore della sola parte che le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell’attività difensiva discendente dalla sua partecipazione al giudizio: arg. da Cass. Sez. 6 – 3, 19/06/2018, n. 16174; Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17432; Cass. Sez. 3, 28/07/2005, n. 15797), integra un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., rilevabile “ictu oculi” dal testo del provvedimento;

che, invero, la decisione emessa dalla Corte di cassazione, nel punto in cui, come nella specie, sia stata disposta la condanna al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte che in esso non si era ritualmente costituita, nè aveva svolto l’attività difensiva che le era consentita, dà comunque luogo ad un errore determinato da una svista di carattere materiale, che renda appunto esperibile il rimedio della correzione di errore, e non ad un errore di fatto cd. revocatorio sugli atti interni del giudizio di legittimità, frutto di un’erronea percezione degli atti di causa, tale da legittimare la richiesta di revocazione della sentenza di cassazione, avendo, del resto, l’ordinanza 6 aprile 2018, n. 8516, dato atto della mancata costituzione dell’intimato Condominio;

considerato, anche alla luce delle osservazioni svolte dal ricorrente nella memoria, come siano assimilabili a quella in esame la fattispecie in cui il giudice manchi di liquidare le spese nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva abbia espresso la propria volontà di porle a carico del soccombente (fattispecie ricondotta da Cass. Sez. U, 21/06/2018, n. 16415 alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 c.p.c. e ss.), come anche la fattispecie di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore (del pari assoggettata al procedimento di correzione degli errori materiali da Cass. Sez. U, 07/07/2010, n. 16037);

rilevato, invero, come l’eliminazione della statuizione di condanna del soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte, la quale risulta, però, non costituitasi in giudizio – come, del resto, attestato nello stesso provvedimento – adempie alla necessità di adottare un pronuncia consequenziale di carattere accessorio a contenuto normativamente obbligato, non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del giudice, così rientrando nell’ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano il ricorso al procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali;

considerato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte ordina la correzione dell’errore materiale occorso nella ordinanza 6 aprile 2018, n. 8516, attraverso la eliminazione in motivazione, a pagina 3, della frase “con conseguente condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell’intimato e liquidate come in dispositivo” ed in dispositivo della frase “e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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