Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12185 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 07/05/2021), n.12185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35111/2019 proposto da:

Z.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 8,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FACHILE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO VERRASTRO.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 791/2019 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO,

depositata l’11/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato ad un solo, articolato, motivo, Z.H. (alias Z.H., alias Z.H.), cittadino del (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, resa pubblica l’11 aprile 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese di origine per le minacce di morte rivoltegli dai propri familiari per essersi rifiutato di seguire il culto del nonno) non era credibile, in quanto incoerente e dai contenuti non plausibili, con ciò non potendosi riconoscere la protezione sussidiaria richiesta; b) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di allegazioni sulla situazione di vulnerabilità personale del richiedente tale da rendere il suo rimpatrio causativo della compromissione del nucleo essenziale dei diritti umani.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con l’unico, articolato, motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, art. 27, comma 1 bis, art. 32, comma 3, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, art. 16 direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), artt. 5, 6 e art. 14, lett. b) e art. 15 direttiva 2011/95/UE, per aver la Corte territoriale escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria: a) senza disporre la audizione del ricorrente; b) senza attivare il doveroso accertamento di ufficio sui trattamenti inumani e degradanti subiti dai familiari in ragione dell’opposizione a pratiche rituali e senza tutela da parte delle Autorità statali.

2. – Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

2.1. – Quanto al profilo della dedotta mancata audizione, occorre, anzitutto, rammentare il principio di diritto per cui, nei giudizi in materia di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. n. 21584/2020, Cass. n. 22049/2020).

Il ricorrente assume del tutto genericamente di aver fatto istanza di essere sentito anche dal giudice di appello, senza tuttavia precisare su quali aspetti avrebbe inteso fornire chiarimenti (carenza particolarmente significativa in quanto già la Corte territoriale ha rilevato l’assenza di deduzioni su “esigenze specifiche” necessitanti una nuova audizione) e, segnatamente, senza affatto indicare dove e quando detta istanza avrebbe presentato in sede di gravame, in violazione, quindi, del principio di localizzazione processuale dell’atto sul quale si fonda la censura, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

2.2. – Quanto al profilo, poi, della mancata attivazione del potere officioso in riferimento al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, la Corte territoriale si è attenuta al principio di procedimentalizzazione legale della decisione (Cass. n. 6897/2020, cfr. anche Cass. n. 27503/2018 e Cass. n. 21142/2019), avendo operato la propria valutazione (cfr. pp. 10 e 11 della sentenza impugnata, in cui il giudice del merito si diffonde argomentatamente sulle ragioni per cui il narrato non sarebbe credibile) alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione tutte le circostanze dedotte in giudizio, mentre le censure mosse con il ricorso non solo non mettono in rilievo ulteriori e decisivi elementi di fatto la cui valutazione sarebbe stata pretermessa dal giudice di secondo grado, ma neppure criticano in modo specifico e congruente la motivazione del giudice di appello.

2.3. – Infine, quanto al profilo del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, la doglianza è affatto generica e si attesta sul rilievo della portata della vicenda personale, non attingendo, però, la ratio decidendi della sentenza impugnata sia in punto di esclusa credibilità della narrazione del richiedente, sia, soprattutto, là dove il giudice di appello ha rilevato l’assenza di allegazioni in punto di vulnerabilità soggettiva del richiedente medesimo.

3. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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