Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12184 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 22/06/2020), n.12184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 22956-2019 proposto da:

A.L., R.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI GEORGOFILI 148, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

MARCOSIGNORI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO

PALMIERI;

– ricorrenti –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 11887/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel procedimento definito con la ordinanza della Sezione Sesta – 2, n. 11887 depositata il 7 maggio 2019, l’Avv. Francesco Palmieri, nell’interesse di R.P. e A.L., ha avanzato, con ricorso notificato il 15 luglio 2019, istanza di correzione nella parte della motivazione in cui, individuando i destinatari della condanna alle spese processuali erroneamente li indica “seguono la soccombenza fra i ricorrenti ed il F., mentre nessuna pronuncia sulle spese processuali in mancanza di difese da parte dell’intimato An.” dal momento che il ricorrente-soccombente – era soltanto C.A., mentre i controricorrenti erano soltanto R.P. e A.L., nessuna posizione per il F..

L’intimato C.A. non ha svolto attività difensiva.

Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., giusta l’art. 391-bis c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso dell’accoglimento dell’istanza di correzione. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta è stata notificata all’avvocato dei ricorrenti.

Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore.

Nell’ordinanza in questione nella parte della motivazione, con riguardo alle spese processuali si legge “seguono la soccombenza fra i ricorrenti ed il F., mentre nessuna pronuncia sulle spese processuali in mancanza di difese da parte dell’intimato An.”, nonostante sia nell’intestazione, nel fatto e nel dispositivo parti del giudizio erano soltanto C.A., quale ricorrente, e R.P. e A.L. quali controricorrenti.

Dunque, deve ravvisarsi nella ordinanza n. 11887 del 2019 di questa Corte il denunciato errore materiale, al quale può porsi rimedio disponendosi che il fatto del provvedimento venga modificato nel senso che laddove in motivazione relativamente alle spese processuali sono scritte le parole indica “seguono la soccombenza fra i ricorrenti ed il F., mentre nessuna pronuncia sulle spese processuali in mancanza di difese da parte dell’intimato An.” devono essere sostituite con la dizione “seguono la soccombenza fra il ricorrente C. e i controricorrenti R. – A.”.

Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 11887 del 2019 nel senso che nella parte relativa alla motivazione, relativamente alle spese processuali, l’espressione “seguono la soccombenza fra i ricorrenti ed il F., mentre nessuna pronuncia sulle spese processuali in mancanza di difese da parte dell’intimato An.” venga sostituita con la dizione “seguono la soccombenza fra il ricorrente C. e i controricorrenti R. – A.”. Ordina la conseguente annotazione sull’originale della detta sentenza della sostituzione così disposta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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