Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12184 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.P. res.te a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 03/05/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Perugia – Sezione n. 05, in data 28/03/2007, depositata

il 19 aprile 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dr. Eduardo Vittorio

Scardaccione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 25104/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

I – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 03/05/2007, pronunziata dalla CTR di Perugia Sezione n. 05, il 28-03-2007 e DEPOSITATA il 19 aprile 2007.

II ricorso si articola in due motivi, con i quali si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè motivazione insufficiente su fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dall’attitudine o meno della struttura produttiva dell’attività dell’intimato a integrare il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Il primo mezzo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: dica la Corte “se per i soggetti che esercitano arti o professioni, l’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, alla luce della ontologica prevalenza dell’intuitus personae sull’apparato strumentale e/o personale di supporto, sussista qualora il professionista sia il responsabile dell’organizzazione e impieghi in via non occasionale a qualsiasi titolo lavoro altrui.

2 – L’intimato non ha svolto difese in questa sede.

3 – Alle formulate doglianze deve rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;

costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006), ovvero, rinvii alla motivazione di altra decisione, senza effettuare una autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003, n. 985/2000, n. 10690/1999).

4 – La decisione impugnata non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni con motivazione apparente di mera adesione alla decisione di primo grado, fra l’altro, senza indicare e valutare gli elementi presi in considerazione nel percorso decisionale per giungere ad affermare che, nel caso, non sussistevano i presupposti IRAP, facendo affermazioni in ordine alla consistenza e rilevanza dei beni strumentali impiegati e ai compensi corrisposti a terzi, contestate da controparte e che risulterebbero contraddette dalla documentazione in atti (all.ti 6, 7 ed 8).

5 – Si ritiene, dunque, ricorrere i presupposti per la relativa trattazione in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi l’accoglimento dell’impugnazione per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Rilevato che l’intimato non ha fatto controricorso e che nessuna delle parti ha partecipato all’udienza;

Considerato, in via preliminare, che non risulta versato in atti, neppure in sede di udienza camerale, l’avviso di ricevimento del plico contenente il ricorso, spedito a notifica al contribuente, a mezzo posta, in data 27.09.2007;

Considerato, quindi, che l’impugnazione, giusto consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. n. 627/2008, N. 24877/2006, N. 10506/2006, N. 23291/2005, N. 12286/2005), deve essere dichiarata inammissibile;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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