Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12184 del 16/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14034/2015 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ANGELINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO ANSELMA;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO

D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO RACCA;

– controcorrente –

avverso la sentenza n. 2100/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– R.M., titolare dell’omonima impresa edile, convenne in giudizio il Condominio (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento del danno per aver esercitato il recesso ex art. 1671 c.c., da un contratto di appalto per l’esecuzione di lavori;

– il Tribunale di Cuneo rigettò la domanda;

– la Corte di Appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame dell’appaltatore condannò il Condominio al pagamento della somma di Euro 20.050,00, riconoscendo all’appellante il diritto all’indennizzo per mancato guadagno ex art. 1671 c.c.;

– per la cassazione della sentenza ricorre il Condominio (OMISSIS) sulla base di tre motivi a cui resiste con controricorso R.;

rilevato che è stata depositata una proposta di manifesta infondatezza del ricorso e che il ricorrente ha depositato una memoria;

considerato che non appaiono ricorrere le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.

PQM

rimette il ricorso alla udienza pubblica davanti alla Sezione Seconda Civile.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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