Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12184 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9946/2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA,

19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5348/2015 del TRIBUNALE di PALERMO del

29/10/2014, depositata il 05/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“la Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5348/2014 del 5.11.2014 con la quale il Tribunale di Palermo, quale giudice di appello, in riforma della decisione di primo grado rigettava l’opposizione a precetto proposta dalla Serit nei confronti dell’avv. D.F., ritenendo infondato l’assunto della opponente che la società di riscossione fosse da considerare ente pubblico e di conseguenza che ad essa fosse applicabile il termine dilatorio di 120 giorni previsto in relazione al diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della P.A. dalla L. n. 669 del 1996, art. 14 (come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 147).

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata esclusivamente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando la omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,ovvero facendo riferimento ad una formula di censura per vizio di motivazione non più vigente al momento della proposizione del ricorso.

Poichè la sentenza gravata è stata depositata il 5.11.2014 nel presente giudizio risulta applicabile il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con la L. 7 agosto 2012, n. 134. Tale testo – in forza della quale le sentenze ricorribili per cassazione possono essere impugnate “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” – si applica infatti, per il disposto del suddetto art. 54, comma 3 ai ricorsi per cassazione avverso sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012, trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di Conversione del D.L. n. 83 del 2012.

Tanto premesso, il motivo di ricorso è inammissibile perchè il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, esclude l’autonoma rilevanza del vizio di insufficienza delal motivazione della motivazione (v.

anche Cass. n. 16300 del 2014).

La nuova e più circoscritta area di rilevanza, all’interno del sindacato di legittimità, del vizio di motivazione, in riferimento alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012 in poi, va intesa, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ne consegue che, come già affermato da questa Corte: a) l’omesso esame” non può intendersi che “omessa motivazione”, perchè l’accertamento se l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione (v. Cass. n. 7983 del 2014).

Nel caso di specie il ricorrente solo astrattamente denuncia la mancanza di motivazione, del resto congruamente esistente, per poi contestarne il contenuto e in particolare la ricostruzione in diritto operata dal giudice di merito, che ha escluso l’assimilabilità delle società di riscossione agli enti pubblici.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Non sono state depositate memorie.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso appieno i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18; deve darsi atto pertanto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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