Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12184 del 07/05/2021

Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 07/05/2021), n.12184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35058/2019 proposto da:

S.H., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DANIELA CONSOLI.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1075/2019 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE,

depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, S.H., cittadino (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, resa pubblica il 7 maggio 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese di origine per le minacce di morte rivoltegli dal patrigno in caso di non adesione alla setta degli (OMISSIS)) non era credibile, con ciò non potendosi riconoscere la protezione sussidiaria richiesta dal ricorrente; b) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di elementi concreti sull’integrazione lavorativa e sociale del richiedente (documentati solo nel corso del giudizio di appello) e della indimostrata sussistenza di condizioni personali di vulnerabilità tali da rendere inumano il suo rimpatrio.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato al deposito “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, avendo la Corte territoriale ritenuto non credibile il racconto di esso richiedente senza procedere a nuovo interrogatorio libero e senza valutare le effettive condizioni del Paese di origine in riferimento al fenomeno della setta degli (OMISSIS) e ai presupposti di sussistenza della protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c).

1.1. – Il primo motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

1.1.1. – Quanto al profilo investente l’apprezzamento negativo sulla credibilità del racconto del richiedente, occorre, anzitutto, rammentare il principio di diritto per cui, nei giudizi in materia di

protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. n. 21584/2020, Cass. n. 22049/2020).

Il ricorrente non deduce di aver allegato, in sede di merito (e, segnatamente, in appello), fatti nuovi a sostegno della domanda, nè di aver presentato istanza di audizione.

Inoltre, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, in forza di un prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 6897/2020, cfr. anche Cass. n. 27503/2018 e Cass. n. 21142/2019).

La Corte territoriale, nell’apprezzamento della credibilità del richiedente, si è attenuta al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione (cfr. p. 6.1. della sentenza impugnata, in cui il giudice del merito si diffonde argomentatamente sulle ragioni per cui il narrato non sarebbe credibile) alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione tutte circostanze dedotte in giudizio, mentre le censure mosse con il ricorso (che non mettono in rilievo ulteriori e decisivi elementi di fatto la cui valutazione sarebbe stata pretermessa dal giudice di secondo grado) sono orientate piuttosto a criticare l’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che, come detto, è quaestio facti, censurata (in modo inammissibile) alla luce del paradigma di cui al previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in guisa di vizio motivazionale e non di omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti.

1.1.2. – Quanto, poi, al profilo investente il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in disparte la genericità intrinseca della doglianza, va, comunque, rilevato che la Corte territoriale dà atto (p. 2.1. della sentenza impugnata) che il motivo di appello riguardava unicamente il profilo della credibilità della narrazione della vicenda personale, esclusa dal primo giudice, mentre il ricorrente non fornisce indicazione alcuna del contenuto del gravame; onere che avrebbe dovuto assolvere affinchè si potesse dare ingresso all’esame nel fondo della censura.

2. – Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non aver la Corte territoriale vagliato, attivando i propri poteri istruttori, la situazione di violenza diffusa presente in Nigeria.

2.1. – I motivo è inammissibile per le stesse ragioni di cui al p. 1.1.2., che precede.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per aver negato la Corte territoriale la protezione umanitaria reputando, erroneamente, che l’elemento dell’integrazione socio-lavorativa debba sussistere già al momento della richiesta di protezione e non possa valutarsi l’integrazione successivamente raggiunta.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, non viene specificamente censurata l’ulteriore ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, riguardante l’insussistenza di una situazione di vulnerabilità del richiedente, quale termine necessario della valutazione comparativa cui è tenuto il giudice del merito ai fini dell’esame della richiesta di protezione umanitaria (Cass., S.U., n. 29459/2019).

4. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

 

 

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