Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12184 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 06/06/2011), n.12184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11564/2010 proposto da:

M.R., V.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. ARMELLINI 30, presso lo

studio dell’avvocato BRUNETTI Romeo, che li rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 551/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

23/01/09, depositata il 23/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato Brunetti Romeo, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 23.1 – 23.10.2009 la Corte d’Appello di Roma ha negato agli odierni ricorrenti M.R. e V.G. – dipendenti dell’amministrazione statale della pubblica istruzione, personale ATA (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario) inquadrati nei nuovo profilo professionale, Area D2, di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) con decorrenza 1 settembre 2000 secondo la previsione del CCNL 26.5.1999 – il diritto alla maggiore retribuzione derivante dal computo dell’intera anzianità di servizio utile prestato anteriormente all’indicata data di inquadramento e non secondo l’anzianità convenzionale e il sistema della “temporizzazione” previsti dall’art. 8 CCNL 15.3.2001; avverso tale sentenza M.R. e V.G. hanno proposto ricorso per cassazione, a cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con controricorso; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in Camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..

2. Le argomentazioni di cui al ricorso non conducono a disattendere la giurisprudenza di questa Corte già formatasi sulla questione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4885/2010; 24431/2010; 4141/2011;

6372/2011). In particolare con la pronunzia n. 24431 del 02/12/2010 si è affermato che “in tema di personale del comparto scuola, la specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9 marzo 2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento”.

Tale giurisprudenza conferma quella precedente, giacchè questa Corte, in controversia del tutto analoga, con la sentenza n. 4885 del 01/03/2010, ha affermato che “In tema di personale del comparto scuola, l’art. 142, lett. f), punto 8, del CCNL 24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al primo biennio economico 2002/2003, che richiama l’art. 66, comma 6, del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, non trova applicazione nel primo inquadramento del profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi istituito dall’art. 34 del CCNL Comparto Scuola 26 maggio 1999, posto che per esso valgono le regole fissate dall’art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del personale del Comparto Scuola del 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del citato CCNL 24 luglio 2003.

Le motivazioni della ricordata sentenza n. 24431/2010 sono le seguenti:

1. In tema di classificazione del personale ATA in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il CCNL 4/8/1995 – comparto Scuola personale non dirigente; parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 – all’art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la figura apicale del direttore amministrativo (1/1) soltanto per i conservatori e le accademie e con previsione di accesso con il titolo di studio del diploma di laurea, mentre, per i restanti istituti scolastici, la qualifica apicale era costituita dal responsabile amministrativo (1/2), sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo e con previsione di accesso anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.

2. Con il CCNL 26/5/1999 – comparto Scuola personale non dirigente parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 -, all’art. 34, viene istituito, con decorrenza 1 settembre 2000, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado…

profilo descritto nell’annessa tabella A e con inquadramento in Area D/2 (mentre il responsabile amministrativo è collocato in Area C/1, profilo peraltro rimasto fino al 31.8.2000 e poi sostituito da quello di collaboratore amministrativo). Per l’accesso al profilo professionale del DSGA è richiesto il diploma di laurea (tabella B), ma, in sede di prima applicazione (in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato dall’art. 32, accede al detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell’anno scolastico 1999-2000, previa frequenza di apposito corso di formazione con valutazione finale, eventualmente sostituibile con percorsi formativi abbreviati per il personale che abbia maturato un’esperienza professionale di una determinata durata.

3. Al personale inquadrato nel profilo di DSGA in sede di prima applicazione ai sensi dell’art. 34 CCNL 26/5/1999, si riferisce l’art. 8 CCNL 15/3/2001 – secondo biennio economico 2000 – 2001 del personale del comparto Scuola -, così determinandone il trattamento retribuito spettante dall’1.9.2000: stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce, infine, che la retribuzione così determinata viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori. Quindi, viene adottato il criterio della cosiddetta temporizzazione, che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.

4. In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del CCNL 24/07/2003 – Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 – dispone che, a decorrere dall’1.1.2003 ai DSGA destinatari dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8, comma 1, del CCNL 15 marzo 2001 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data dell’1.9.2000, dichiarando che, per effetto di tale disposizione, si realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori.

5. Queste sono le disposizioni che sono state applicate dall’amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 1.9.2000 per gli inquadramenti nel profilo operati in sede di prima applicazione, disposizione che, invece, secondo la tesi dei dipendenti interessati, dovrebbe intendersi o come non realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e norme inderogabili.

6. La tesi dei dipendenti richiama, innanzi tutto, l’art. 142, lett. f), punto n. 8, del CCNL 24/7/2003 – Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 – che stabilisce che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l’art. 66, comma 4, CCNL 4/8/1995. Questa norma recita:

Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4.

Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2), hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante e, in particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 – Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale: Ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio preruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.

7. Esaurita la ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo che rilevano nella controversia, la Corte ritiene che emerga chiaramente l’intento delle parti stipulanti di riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo in sede di prima applicazione e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio, regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva).

La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’amministrazione correlato ad una promozione di massa pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali). Risultano infatti privi di reale consistenza tutti gli argomenti addotti per sostenere, da una parte, una diversa interpretazione delle disposizioni contrattuali; dall’altra, il contrasto della regola applicata dall’amministrazione, con principi e regole imperative.

8. Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’art. 8 del CCNL del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, commi 8 e 9. Dispone il comma 8, che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a regime per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a regime relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Come si può agevolmente constatare, in queste disposizioni l’applicazione del criterio della temporizzazione è limitata all’ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Dunque, non in sede di immediato inquadramento conseguente al mutamento di qualifica, ma la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella posizione inferiore. Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell’ambito della norma in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale – precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali – ed in un momento successivo all’inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore progressione economica. In tal modo si intende evitare di considerare del tutto irrilevante l’eventuale eccedenza del nuovo stipendio rispetto alla posizione stipendiale in cui il personale viene inquadrato. La temporizzazione, dunque, all’interno di questo sistema, è un criterio secondario, come si evince dal tenore testuale della norma, che parla di ulteriore progressione economica. Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del CCNL del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè è destinato ad essere applicato in una fase successiva. E’ invece il criterio di immediata applicazione, primario e necessario al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche.

9. Quanto poi al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta con ogni evidenza di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all’art. 8 CCNL 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla carriera).

10. Nè merita consenso alcuno la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui all’art. 8 CCNL 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l’affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f), punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).

Questa lettura si pone in contrasto con l’art. 1362 c.c., nella parte in cui non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione continua a trovare applicazione…, che vale ad escludere l’intento di introdurre una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante;

al riguardo, è certo che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, CCNL 4/8/1995) era rimasta in vigore ai sensi della norma di salvaguardia dettata dall’art. 48 CCNL 26.5.1999 (Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili) e della norma finale di cui all’art. 19 dello stesso CCNL 15.3.2001 (Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999); si pone altresì in contrasto con il precetto di cui all’art. 1363 c.c., omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall’altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell’art. 8; sia il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003, che si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del loro trattamento retribuito come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la temporizzazione risulta funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione. Invero, l’incremento retribuivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del CCNL del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole generali.

Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1.9.2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo dell’anzianità effettiva e non dalla (pretesa) norma speciale del CCNL del 2001, art. 8, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.

Questa tesi omette di considerare che all’inquadramento nel nuovo profilo professionale, sia pure con effetto dall’1.9.2000, si perviene in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 34 CCNL del 1999, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale, valutazione finale richiesta anche all’esito dei percorsi formativi abbreviati per il personale in possesso di una determinata esperienza professionale richiesta. Pertanto, è soltanto dalla valutazione finale che sorge il diritto all’inquadramento, pur con effetti dall’epoca precedente, e diventa esigibile il diritto alla maggiore retribuzione: nella controversia in oggetto non si allega la maturazione del diritto in epoca anteriore all’entrata in vigore del CCNL del 2001.

11. Non sussiste, infine, il denunciato contrasto, sotto i diversi profili dedotti, dell’art. 8 del CCNL del 2001 con principi e norme inderogabili.

I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale: di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento (vedi Cass., sez. un., 17 maggio 1996, n. 4570 e 29 maggio 1993, n, 6030), dovendosi escludere che siano ipotizzagli contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 – norma che impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).

Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1 settembre 2000; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla prima applicazione di cui all’art. 34 CCNL del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.)”.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese del giudizio a favore del Ministero controricorrente, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta), oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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