Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12183 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.16/05/2017), n. 12183
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10490/2015 proposto da:
D.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 86,
presso lo studio dell’avvocato VITO VENEZIA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANDREA MELUCCO;
– ricorrente –
contro
P.G., P.E., PA.GE., P.A.,
P.F., S.A.M., P.L., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA G. MERCALLI 13, presso lo studio
dell’avvocato ARTURO CANCRINI, rappresentati e difesi dall’avvocato
VINCENZO SAVINO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 437/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 17/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
– D.C. nel 1994 convenne in giudizio P.S., chiedendo l’accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo dell’istante (sito in Potenza, fol. (OMISSIS), p.lle (OMISSIS)) e la condanna del convenuto alla rimozione di ogni ostacolo frapposto all’esercizio della servitù nonchè al risarcimento del danno;
– il P. contestò la domanda deducendo che comunque il diritto di passaggio era solo pedonale;
– il Tribunale di Potenza accolse la domanda, dichiarando l’esistenza, a favore del fondo dell’attore, di una servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici;
– la Corte di Appello di Potenza con sentenza 17.12.2014 accolse invece il gravame proposto dagli eredi del P. e, in riforma della sentenza di primo grado, respinse la domanda compensando le spese;
– per la cassazione di tale pronuncia ricorre la D. sulla base di cinque motivi a cui resistono con controricorso gli eredi del P. ( P.L., A., E., F., Ge., G. e S.A.;
rilevato inoltre che:
– è stata depositata una proposta di manifesta infondatezza del ricorso;
– la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che non appaiono ricorrere le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.
PQM
rimette il ricorso alla udienza pubblica davanti alla Sezione Seconda Civile.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017