Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12183 del 14/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9772/2015 proposto da:

M.A., O.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DARDANELLI 15, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

PASCUCCI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIAROSA BALLADORE

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA, in persona dei Commissari

Straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PADOVA 82,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO AGUGLIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUIGI MARCOMINI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 432/2013 del TRIBUNALE di ROVIGO del

12/12/2013, depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” M.A. e la moglie, O.M., propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado n. 432/2013 con la quale il Tribunale di Rovigo accoglieva la azione revocatoria del fondo patrimoniale costituito da entrambi con conferimento in esso dell’immobile costituente casa coniugale, avendo la Corte d’Appello di Venezia dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., con ordinanza comunicata in data 5 febbraio 2015, l’appello proposto dagli odierni ricorrenti.

Resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a..

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato per manifesta infondatezza.

Il tribunale, a fronte di un credito non contestato della Cassa di Risparmio nei confronti del M., derivante dalla mancata restituzione dell’importo corrisposto in ragione di due contratti di mutuo ipotecario (contratti nel 2003 e 2007), in relazione al quale era stato emesso nel 2009 un decreto ingiuntivo nei confronti di entrambi, essendo la O. garante, e della avvenuta costituzione di fondo patrimoniale da parte di entrambi nel 2007, nell’accogliere l’azione revocatoria dell’istituto di credito ha correttamente applicato i principi di diritto più volte affermati da questa Corte secondo i quali:

– ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, per l’integrazione del profilo oggettivo dell’eventus damni è sufficiente che l’atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito, potendo il detto eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine, l’onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l’entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l’atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.

Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l’atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. n. 15625 del 2006): nella specie, il tribunale ha escluso l’insussistenza dell’eventus damni atteso che il bene rimasto nel patrimonio del debitore era stato da questo sopravvalutato e, venduto in sede di esecuzione forzata, si è rivelato incapiente;

– in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità della scientia damni per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l’intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio recato alle ragioni creditorie, desumibile anche per presunzioni (Cass. n. 17867 del 2007; 27546 del 2014).

E’ irrilevante invece, in presenza di tale conoscenza, l’intimo convincimento in capo ai debitori – nel caso di specie meramente allegato e comunque rivelatosi errato – che la garanzia patrimoniale residua fosse sufficiente al soddisfacimento delle ragioni dei creditori.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

Non sono state depositate memorie.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso appieno i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18; deve darsi atto pertanto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Liquida le spese in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA