Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12183 del 06/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 06/06/2011), n.12183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10903/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato DE

FELICE ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAPA Francesco,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3925/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

10.11.09, depositata il 9/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. con sentenza del 10.11 – 9.12.2009 la Corte d’Appello di Bari, accogliendo l’impugnazione proposta da R.L. nei confronti della Poste Italiane spa, dichiarò la nullità del termine apposto ai contratto di lavoro concluso inter partes il 29.9.2000, con le consequenziali condanne nei confronti della parte datoriale;

per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su tre motivi; l’intimata R.L. ha resistito con controricorso;

è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione stipulato fra le parti in sede sindacale;

2. dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dai rappresentante della Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

3. alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr, Cass., SU, n. 25278/2006);

4. tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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