Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12182 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2691-2019 proposto da:

Z.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI

UBALDI 19, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO MORICHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO LANFRANCONI;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTA LUPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3780/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 6/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Nel 2014 P.R. conveniva in giudizio Z.S., chiedendo al Tribunale di Lodi di accertare l’avvenuta conclusione tra lei e Z. di un contratto di permuta di due beni immobili di loro proprietà ovvero di emanare una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che producesse gli effetti del contratto non concluso, nonchè di condannare la convenuta al risarcimento del danno causato dall’inadempimento alle obbligazioni scaturite dal contratto.

Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 627/2015, rigettava tutte le domande attoree, non avendo in particolare ritenuta provata l’avvenuta tempestiva accettazione da parte di P. della proposta finalizzata alla conclusione del contratto di permuta dalla medesima P. invocato.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello P.R..

Con sentenza 6 agosto 2018, n. 3780, la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame, accertava l’avvenuta conclusione tra le parti di un contratto definitivo di permuta e confermava nel resto la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione Z.S..

Resiste con controricorso P.R..

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 1335 e 2697 c.c., e dell’art. 1326 c.c., comma 4, nonchè omesso esame di un fatto decisivo “per quanto attiene la presunzione di conoscenza a carico della signora Z. della dichiarazione di accettazione del contratto di permuta da parte della signora P., entro il 15 luglio 2013”: “il giudice d’appello, senza un adeguato accertamento, non poteva presumere, nè affermare, la circostanza che la dichiarazione di accettazione, per quanto costituita in forma di telegramma, fosse giunta a destinazione prima del termine massimo per stipulare la permuta” e a soluzioni non divergenti si giungerebbe anche circa l’invio via fax della dichiarazione di accettazione.

Il motivo non può essere accolto. Quello che la ricorrente – pur richiamando il parametro della violazione o falsa applicazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo – contesta è che il giudice d’appello abbia ritenuto provato che, entro il 15 luglio 2013, ella avesse avuto conoscenza dell’accettazione di controparte (v. il sunto del motivo alle pp. 2-4 della memoria). Il giudice di merito tale prova, del ricevimento entro il 15 luglio 2013, ha ricavato da una pluralità di fatti noti (l’invio mediante telefax della scrittura privata sottoscritta da P. all’avvocato Tornielli, avvocato Tornielli presso il quale il giudice ha ritenuto provato – sulla base di un documento e delle stesse dichiarazioni di Z. contenute nella comparsa di costituzione d’appello – l’inserimento lavorativo di Z., nonchè l’invio di un telegramma con cui P. invitava Z. a presentarsi davanti al notaio per “la cessione degli immobili mediante atto pubblico”), attraverso un ragionamento presuntivo che può anche costituire l’unica fonte del convincimento del giudice e che se è – come nel caso di specie – motivato, si sottrae al sindacato di questa Corte di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. 5484/2019).

b) Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio in relazione alla rilevanza dell’inadempimento di P.: se anche si dovesse ritenere concluso il contratto di permuta, il giudice d’appello avrebbe comunque erroneamente applicato le norme in tema di risoluzione contrattuale con specifico riferimento all’art. 1453 c.c.

Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la risoluzione del contratto di permuta in quanto le obbligazioni invocate da Z. – la formalizzazione e regolarizzazione del contratto di locazione dell’immobile da P. dato in permuta e la immediata corresponsione dei canoni e della cauzione rispondono ad un interesse secondario rispetto a quello del trasferimento della proprietà dei beni. Il giudice – lamenta la ricorrente – non ha adeguatamente considerato la rilevanza delle motivazioni che avevano indotto Z. ad addivenire alla permuta immobiliare, ma – come la stessa ricorrente riconosce – “la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito” (ex multis, Cass. 6401/2015).

II. Il ricorso va dunque rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 4.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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