Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12182 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.16/05/2017), n. 12182
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7220/2015 proposto da:
T.A., rappresentato e difeso dall’Avv. GIOVANNI INGRASCI’ e
domiciliato in Roma presso la Corte Suprema di Cassazione;
– ricorrente –
contro
A.S.M., M.L.M., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
FIORILLO, rappresentati e difesi dagli avvocati GAETANO GRANOZZI,
GAETANA ALLEGRA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1679/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 04/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1 Rilevato che la Corte d’Appello di Catania con sentenza depositata il 7.12.2014 – accogliendo l’impugnazione proposta da A.S.M. e M.L.M. contro l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 186 quater dal locale Tribunale (sez. distaccata di Mascalucia) – ha dichiarato la nullità della notificazione dell’atto di citazione proposto da T.A. contro le predette per ottenerne la condanna al pagamento del compenso per lavori edili nell’immobile di loro proprietà;
che il T. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi a cui resistono l’ A. e la M. con controricorso deducendo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., per tardivo deposito;
vista la proposta di manifesta infondatezza formulata dal relatore;
viste le memorie delle parti;
2 ritenuta innanzitutto l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorso perchè, come risulta dalle annotazioni della cancelleria centrale della Corte, il deposito del ricorso è avvenuto in data 19.3.2015 e quindi entro i venti giorni dalla notifica (avvenuta a mezzo PEC il 4.3.2015), sicchè è evidente l’errore delle controricorrenti (consistente nell’attribuire rilievo alla data dell’iscrizione (atto interno dell’ufficio) e non a quella del deposito da parte del ricorrente;
3 ritenuto che non appaiono ricorrere le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.
PQM
rimette il ricorso alla udienza pubblica davanti alla Seconda Sezione Civile.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017