Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12182 del 14/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9768/2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORSI 4,

presso lo studio dell’avvocato CHRISTIAN ARTALE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI CARACCI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA UGO DE CAROLIS N. 87, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

IELO, rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO MAURELLI,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA, V.G., V.

D., S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1447/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

4/6/2014, depositata il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato Ferdinando MAURELLI con delega dell’Avvocato

Antonio IELO difensore del controricorrente, che si riporta agli

scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” P.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1447 / 2014 del 19.9.2014 con la quale la Corte d’Appello di Palermo rigettava la sua impugnazione in una causa di responsabilità sanitaria.

Resiste con controricorso l’Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile nei confronti dei V. e S. per una imperita prestazione medica.

Con il primo motivo, propone ricorso avverso la sentenza d’appello laddove ha respinto la sua domanda di manleva nei confronti della struttura sanitaria della quale era dipendente. Il motivo è del tutto infondato: come ha correttamente rilevato il giudice d’appello, l’inserimento del medico in una struttura, pubblica o privata che sia, non lo esime dalla sua responsabilità personale nei confronti dei pazienti per il danno eventualmente provocato. La responsabilità della struttura sanitaria può infatti esser fatta valere, cumulativamente a quella del medico o in via esclusiva, dal danneggiato, ma non certo del medico nè per esimersi da responsabilità nè per essere manlevato dalla struttura di quanto sarà condannato a pagare al paziente.

Con il secondo e terzo motivo, il Dottor P. si duole che la sentenza di appello abbia condannato la sua assicurazione solo a rifondergli le spese per la sua difesa in giudizio, ma non anche a manlevarlo di quanto sarà tenuto a pagare per spese legali ai danneggiati (secondo motivo) e alla struttura ospedaliera (terzo motivo). Il secondo motivo e il terzo motivo appaiono inammissibili per come sono strutturati: il secondo non contiene alcun riferimento alla ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, cui è riconducibile l’omessa pronuncia, ma denuncia tutta una serie di altre violazioni non pertinenti (vizio di motivazione, violazione di legge, omessa e falsa applicazione della polizza contrattuale) in relazione al fatto che la corte d’appello non avrebbe posto a carico dell’assicuratore le spese legali sostenute dagli attori. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la corte non abbia posto a carico della assicurazione le spese legali sostenute dal medico assicurato per l’erronea chiamata in garanzia della struttura ospedaliera. Sul punto la corte d’appello motiva, richiamando implicitamente il principio di diritto più volte affermato da questa Corte secondo il quale il rimborso delle spese legali rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. La censura non tocca questa ratio decidendi e si muove, come per il secondo motivo, solo sul piano della violazione degli obblighi gravanti sull’assicuratore in virtù della polizza contrattuale, che non tuttavia richiama nel suo esatto dato testuale nè tanto meno, in ossequio all’art. 366 c.p.c., n. 6, indica dove e quando sia stata depositata nel giudizio di merito nè se sia stata nuovamente depositata in questa sede.

Si propone pertanto la declaratoria di rigetto del ricorso”.

Il ricorrente ha depositato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, esaminate le argomentazioni contenute nella memoria, ha condiviso appieno i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18; deve darsi atto pertanto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Liquida le spese del grado in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA