Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12181 del 22/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 22/06/2020), n.12181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 510-2019 proposto da:

D.B.F., in qualità di titolare dell’omonima azienda

agricola elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE TIENGO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di VITTORIO VENETO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO, 27, presso lo

studio dell’avvocato MARCO RANNI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1008/2018 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata

il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. D.B.F. proponeva ricorso in opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 270/2014, con cui la Polizia Locale Associata di Vittorio Veneto-Tarzo gli aveva ingiunto il pagamento di Euro 1.250, per violazione del D.Lgs. n. 58 del 2004, art. 1, comma 1.

Il Giudice di pace di Conegliano – con sentenza 3 febbraio 2015, n. 16 – accoglieva l’opposizione e annullava l’ordinanza impugnata.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Vittorio Veneto, anzitutto deducendo di essere rimasto contumace in primo grado a causa della mancata comunicazione del ricorso di parte opponente e del decreto di fissazione dell’udienza, circa la quale era venuto a conoscenza che era stata inviata dalla cancelleria del Giudice al numero di telefax di pertinenza dell’ULSS 7.

Con sentenza 16 maggio 2018, n. 1008, il Tribunale di Treviso, “accertata l’inesistenza della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza”, dichiarava “per l’effetto la nullità della sentenza impugnata”.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione D.B.F..

Resiste con controricorso il Comune di Vittorio Veneto.

Il Comune controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, “omessa pronuncia del Tribunale in ordine all’eccepita inammissibilità dell’appello avversario per violazione dei termini previsti dagli artt. 325 e 326 c.p.c.”.

b) Il secondo motivo lamenta “nullità della sentenza ex artt. 353-354 c.p.c.”, in quanto il Tribunale, dopo aver annullato la decisione di primo grado per supposta inesistenza della notificazione, ha negato il rinvio della causa al Giudice di pace.

Il secondo motivo, che va esaminato per primo, è manifestamente fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, “qualora il ricorso sia stato notificato all’organo di una diversa amministrazione, l’erronea identificazione del legittimato passivo, essendo un adempimento riservato alla cancelleria, non si traduce nell’inammissibilità del ricorso, ma in un vizio della sentenza che, pertanto, deve essere cassata con rinvio, onde consentire la corretta instaurazione del contraddittorio” (così Cass. 7308/2017, negli stessi termini v. Cass. 2961/2016; cfr. pure Cass., sez. un., n. 21624/2006). D’altro canto, “in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il giudice d’appello che ravvisi l’inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione e il perfezionamento della fase dell’edictio actionis con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell’art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, così da permettere l’instaurazione del contraddittorio con la controparte. Nè rileva che l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall’art. 354 c.p.c., che fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l’inesistenza della notificazione, dal momento che l’iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra edictio actionis e vocatio in jus che si verifica nei procedimenti introdotti con ricorso”.

II. Il ricorso va quindi accolto in relazione al secondo motivo, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., al Giudice di pace di Conegliano che provvederà in persona di diverso magistrato. Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Conegliano in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020

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