Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12181 del 18/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 18/05/2010), n.12181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Eurocar Costruzioni Service s.r.l. in Liquidazione, in persona del

legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via G.

Ferrari n.2, presso lo studio dell’avv. G. Antonini, rapp.to e difeso

dall’avv. Consorti Ermanno, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Denza n. 20, presso lo

studio dell’avv. Lorenzo del Federico e Laura Rosa, rapp.to e difeso

dall’avv. DEL FEDERICO, giusta procura in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale delle Marche n. 87/2007/07 depositata il 7/11 /2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 15/4/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso

aderendo alla relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Eurocar Costruzioni Service s.r.l. in Liquidazione e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Ascoli Piceno n. 33/06/2006 che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS). Il ricorso proposto dal contribuente si articola in due motivi. Resiste con controricorso e ricorso incidentale il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/4/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale.

Nel merito, con primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: l’area non sarebbe tassabile ai fini Tarsu in quanto lo stesso Comune avrebbe negato, nella stessa, l’esercizio di attivita’ commerciale.

La circostanza che l’impugnativa in esame sia relativa ad un avviso di accertamento TARSU per l’anno 2003. comporta la irrilevanza della documentazione del 14/2/2006 dalla quale si evincerebbe “la non funzionalita’ dell’area”. Ne consegue la inammissibilita’ del quesito di diritto che su tale provvedimento si fonda. La censura e’ comunque infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 19173 del 23/09/2004; Sez. 5, Sentenza n. 3829 del 18/02/2009) secondo cui la superficie che il D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 65 impongono di considerare, al fine della determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani concretamente dovuta, e’ quella complessivamente occupata e detenuta, come tale potenzialmente produttiva di rifiuti. Proprio la rilevanza, ai fini TARSU, dell’effettiva occupazione dell’area porta ad escludere rilievo alla mera destinazione urbanistica “a viabilita’ asse di collegamento di progetto” di cui alla certificazione comunale del 13/12/2002.

Con secondo motivo la ricorrente assume la carente, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione della CTR. La censura e’ inammissibile. Allorche’ nel ricorso per Cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione e’ insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non gia’ e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008). Tale giurisprudenza consolidata fa seguito alla pronuncia a SS.UU. (Sentenza n. 20603 del 01/10/2007) secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’.

Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dalla ricorrente con propria memoria.

Con ricorso incidentale il Comune assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe disapplicato la sanzione senza che sussistesse l’oggettiva incertezza nel significato da attribuire alla norma.

La censura e’ fondata. Quanto sopra affermato circa la irrilevanza della documentazione prodotta porta ad escludere che, nel caso in esame, sussistessero obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito delle disposizioni tali da giustificare D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 8 l’inapplicabilita’ di sanzioni.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale, con cassazione della decisione impugnata ed il rinvio alla CTR delle Marche anche per le spese di questo grado.

PQM

LA CORTE Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

 

 

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