Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12181 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9730/2015 proposto da:

P.M., P.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio

dell’avvocato FABIO PISANI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FABIO PICCINELLI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.P., CARIGE ASSICURAZIONI SPA, A.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1142/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

16/07/2014, depositata l’01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” P.A. e M. convenivano in giudizio nel marzo 2001 A.D. e P. e la Carige Ass.ni s.p.a. quale assicuratrice di questi per la r.c.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale verificatosi nel (OMISSIS); la Carige nell’aprile 2001 corrispondeva loro 25 milioni di Lire; il Tribunale di Bergamo, all’esito del giudizio di primo grado, attribuiva la responsabilità del sinistro per il 70% ai P. e per il 30% all’ A. e valutava come satisfattiva la somma ricevuta dai ricorrenti, compensando le spese di lite nella misura di un terzo e ponendo i restanti due terzi delle spese sostenute dai convenuti a carico dei P..

L’appello proposto dai ricorrenti, relativo soltanto alla liquidazione delle spese, veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Brescia, che interveniva solo a modificare la motivazione.

P.A. e M. propongono un motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1142/2014, depositata dalla Corte d’Appello di Brescia in data 10.10.2014 con il quale deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere accolto.

I ricorrenti sostengono di aver ricevuto il pagamento da parte dell’assicurazione quando il giudizio di primo grado era già iniziato, di essere stati quindi costretti ad intraprendere il giudizio per ottenere il soddisfacimento del loro diritto, e che in nessun modo potevano essere ritenuti soccombenti – pur non essendo stata liquidata in loro favore, all’esito del giudizio di primo grado, una somma ulteriore – in quanto il giudizio di primo grado si era concluso con l’accertamento della responsabilità degli A. nella misura del 70%.

Pertanto, sostengono che al massimo le spese di lite avrebbero potuto essere al massimo compensate, ma che essi non avrebbero mai potuto essere condannati, neanche in parte, a rifondere agli avversari le spese di lite, in quanto in tal modo, in violazione dell’art. 91 c.p.c., l’obbligo di pagare le spese di lite è stato posto in capo alla parte vincitrice.

In effetti, non può essere ritenuto soccombente, e quindi non può essere condannato a pagare anche in parte le spese di lite sostenute dalla controparte, chi agisce in giudizio per l’accertamento di un proprio credito risarcitorio qualora nel giudizio risulti accertata la responsabilità della controparte, che abbia erogato in corso di causa una somma accettata in acconto dall’attore, qualora all’esito del giudizio il giudice riconosca la responsabilità dei convenuti ma non li condanni a corrispondere all’attore altre somme di denaro ritenendo quella percepita in acconto come integralmente satisfattiva.

Se infatti l’aver voluto proseguire il giudizio, aumentandone le spese senza conseguire un importo maggiore rispetto a quanto offerto dalla controparte fin dall’inizio del giudizio può essere circostanza da tenere in conto ai fini della compensazione delle spese di lite, ciò non comporta una inversione dell’esito della lite ed in particolare non può far sì che la parte, alla quale la sentenza riconosce di essere stata danneggiata e quindi riconosce il diritto di trattenere in via definitiva le somme provvisoriamente accettate in acconto, possa essere considerata soccombente sol perchè viene rigettata in parte la sua domanda laddove chiedeva la pronuncia di condanna della controparte a corrispondere una maggior somma.

Il principio della soccombenza va applicato infatti tenendo conto dell’esito complessivo della lite in cui i P. risultano parzialmente vittoriosi.

Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso”.

La parte ricorrente non ha depositato memorie.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso appieno i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Il ricorso va pertanto accolto, e la sentenza impugnata va cassata relativamente al punto impugnato, circoscritto alla liquidazione delle spese di tutti i gradi, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, atteso che non si rendono necessari accertamenti in fatto.

In ragione della tempestiva messa a disposizione di una somma da parte della società di assicurazioni in favore del danneggiato e del solo parziale accoglimento della domanda dei P., sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

Le spese del grado di appello e del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio; liquida in favore dei ricorrenti le spese del grado di appello in complessivi Euro 3.425,00 di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo spese generali;

liquida in favore dei ricorrenti le spese del giudizio di cassazione in Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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